Ci sono modifiche relative ai nuclei familiari con persone disabili, nuove procedure per i cittadini stranieri, regole più flessibili sulle dimissioni volontarie: l’impianto del reddito di cittadinanza non è stato intaccato dalla legge di conversione del decreto 4/2019, che però ha introdotto diverse modifiche. L’iter è quasi al termine, in ogni caso il testo è definitivo, dopo l’approvazione della Camera (21 marzo).
Il reddito di cittadinanza viene riconosciuto in presenza di cittadinanza italiana, europea, permesso di soggiorno, familiare con permesso di soggiorno, residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due continuativi, un valore ISEE massimo di 9mila 360 euro, con una serie di altri requisiti specifici sotto il profilo economico e patrimoniale (immobili, patrimonio mobiliare, reddito). Il passaggio alla Camera ha lasciato immutato il quadro generale. Introdotta una nuova procedura per i cittadini di paesi terzi, i quali devono produrre una certificazione del proprio paese, tradotta in italiano e legalizzata dall’autorità consolare italiana, sui beni immobili e il patrimonio posseduto nel proprio paese.
=> Reddito di Cittadinanza: domanda e istruzioni INPS
Altra modifica rilevante, quella relativa alle dimissioni volontarie. Il richiedente Rdc non può aver dato le dimissioni volontariamente nei precedenti 12 mesi, ma questo non riguarda più anche gli altri componenti del nucleo familiare. Quindi, se c’è un familiare del richiedente che è disoccupato per dimissioni volontarie questo non rilevaai fini del diritto al Rdc (mentre in bas alla precedenza formulazione si perdeva il diritto).
Ci sono poi misure che agevolano l’accesso sia al reddito sia pensione di cittadinanza ai nuclei familiari con persone disabili. Hanno diritto alla pensione di cittadinanza i nuclei familiari con disabili gravi sotto i 67 anni, ci sono agevolazioni sul fronte del patrimonio e della scala di equivalenza per il RdC.
Infine, è stato chiarita la compatibilità, oltre che con la NASPI, anche con la Dis-coll, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata. Resta in ogni caso la specificazione che la compatibilità è estesa a ogni «altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria».
Il RdC può arrivare al massimo a 9mila 360 euro annui, viene erogato attraverso una RDC CARD, dalla quale si possono prelevare in contanti al massimo 100 euro al mese. Ci sono tutta una serie di regole specifiche relative all’utilizzo della card rdc, che viene ritirata alla Poste (arriva la comunicazione INPS a chi ha fatto domanda). Poche variazioni alle regole sul patto per il lavoro, che il beneficiario del rdc e i suoi familiari sono tenuti a firmare con un centro per l’impiego ai fini del reinserimento lavorativo.
Ricordiamo che il RdC si può chiedere dopo il quinto giorno di ciascun mese, le procedure sono già aperte dallo scorso 6 marzo, è possibile presentare la domanda online, attraverso il portale digitale predisposto dal Governo, oppure tramite i Caf, centri di assistenza fiscale, o gli sportelli di Posta Italiane.
C’è una novità per quanto riguarda gli incentivi alle imprese che assumono persone che percepiscono il Rdc: il beneficio riguarda anche i contratti di apprendistato. Quindi, in prati,ca incentivi rdc spetta per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato.