Terminato l’iter alla Camera della legge di conversione del decreto 4/2019, che contiene le misure sul reddito di cittadinanza e sulla riforma pensioni; manca l’ultimo passaggio in seconda lettura al Senato per il via libera definitivo, ma con testo blindato da voto di fiducia.
Rimangono invariate Quota 100, requisiti pensione anticipata, Opzione Donna, pensione precoci, APe Sociale e si confermano le novità su riscatto laurea agevolato (non più riservato agli under 45) e anticipo TFR per dipendenti pubblici (portato a 45mila euro). Sono dunque da considerarsi definitive le misure contenute nel provvedimento, approvato alla Camera giovedì 21 marzo.
Vediamo nel dettaglio come si configura la riforma pensioni, segnalando le (poche) modifiche apportate dalla legge di conversione.
Quota 100
In via sperimentale per il triennio 2019-2021, è possibile andare in pensione con 62 anni di età e 38 anni di contributi. Chi matura il diritto entro il 31 dicembre 2021, può esercitarlo anche successivamente. La quota 100 è riservata agli iscritti delle gestioni INPS, che possono raggiungerla anche con il cumulo dei contributi. Il destinatario della quota 100 non può percepire redditi da lavoro, dipendente o autonomo, ma solo da lavoro occasionale nel limite di 5mila euro lordi annui.
Dalla maturazione del requisito è prevista una finestra trimestrale per la decorrenza della pensione. I primi assegni (versati in aprile) sono destinati a coloro che avevano maturato il diritto entro dicembre 2018 e hanno presentato domanda. Nella pubblica amministrazione le prime pensioni scattano ad agosto 2019, a chi aveva maturato il diritto entro fine gennaio 2019 (entrata in vigore del decreto), per gli altri finestre semestrali di decorrenza. Le modifiche apportate nel passaggio parlamentare hanno inserito regole per il turn over nella PA.
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Pensione anticipata
Dal primo gennaio 2019, pensione anticipata a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne. Non si applicano i cinque mesi di aspettative di vita che invece fanno salire il requisito per la pensione di vecchiaia. Gli adeguamenti alle aspettative di vita delle pensioni anticipate sono bloccati fino al 2026. Viene introdotta una finestra trimestrale di tre mesi per la decorrenza della pensione. Le prime pensioni, a chi aveva maturato il diritto al primo gennaio 2019, verranno liquidate il primo aprile 2019.
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Riscatto contributi
Resta la possibilità di riscattare cinque anni di contributi, misura sperimentale per il triennio 2019-2021 che riguarda esclusivamente lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione. Diventa più favorevole la rateazione, possibile fino a 120 rate mensili (prima erano 60).
C’è poi il riscatto di laurea agevolato, che consente di effettuare l’operazione a un costo inferiore (intorno ai 5mila euro annui): non c’è più il paletto dei 45 anni di età precedentemente previsto, l’opzione resta però consentita solo per i periodi valutabili con il sistema contributivo pieno, ossia solo per contributi versati dopo il primo gennaio 1996.
Gli altri punti
- TFR/TFS dipendenti pubblici: anticipo di 45mila euro al momento della pensione.
- Opzione Donna: estesa alle lavoratrici che hanno 58 o 59 anni di età (rispettivamente se dipendenti o autonome) al 31 dicembre 2018, in ogni caso con almeno 35 anni di contributi.
- Pensione precoci: il requisito resta a 41 anni, non si applicano fino al 2026 gli scatti aspettative di vita.
- APE Sociale: prorogato al 31 dicembre 2019.
- Scivolo quota 100, prestazione a sostegno del reddito a carico dei fondi di solidarietà bilaterali per coloro che maturano il diritto alla quota 100 entro la fine del 2021.