Licenziamenti: il Ticket NASpI 2019

di Anna Fabi

8 Aprile 2019 09:10

logo PMI+ logo PMI+
Aumentano gli importi dei ticket NASpI dovuti dai datori di lavoro per le interruzioni involontarie: quanto costa licenziare nel 2019.

La Riforma del Lavoro Fornero (art. 2, co. 31 L. n. 92/2012) ha introdotto l’obbligo per il datore di lavoro di versare il cosiddetto ticket NASpI (o ticket licenziamento), da corrispondere in caso di interruzione involontaria di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’importo del ticket NASpI è pari al 41% del massimale mensile NASpI, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. La percentuale sale all’82% in caso di licenziamenti in ambito collettivo.

=> Richiesta di disoccupazione NASpI: procedura online

Ticket NASpI 2019

Per il 2019 il massimale mensile della NASpI è stato fissato nella misura di 1.221,44 euro, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Dunque, per gli eventi di licenziamento avvenuti dall’1 gennaio al 31 dicembre 2019 il ticket di licenziamento che i datori di lavoro devono pagare per ogni anno di anzianità aziendale maturato dal lavoratore è di 500,79 euro, contro i 495,34 euro dello scorso anno. Il nuovo importo massimo del ticket NASpI diventa così di 1.502,37 euro, contro i 1.486,02 euro del 2018. Questi importi aumentano, come sopra accennato, in caso di licenziamento avvenuto in ambito collettivo considerando la percentuale dell’82%: il ticket NASpI diventa di 1001,42 euro, moltiplicato per tre nei casi in cui non si raggiunga l’accordo sindacale.

=> Licenziamento illegittimo: la NASpI non riduce il risarcimento

Il ticket è sempre dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa, quindi in caso di:

  • dimissioni per giusta causa;
  • dimissioni durante il periodo tutelato di maternità;
  • risoluzione consensuale con procedura di conciliazione prevista dal nuovo rito Fornero;
  • risoluzione consensuale in caso di conciliazione presso l’Ispettorato del Lavoro. nonché derivante da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
  • mancato superamento del periodo di prova;
  • lavoro intermittente;
  • licenziamento collettivo senza periodo di prova;
  • recesso del datore di lavoro al termine dell’apprendistato;
  • licenziamento del lavoratore, compresi apprendisti, per GMO, per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa;
  • licenziamento disciplinare.

Scadenze

Il ticket NASpI va versato alla scadenza prevista per la denuncia contributiva successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.