Anche il lavoratore in congedo straordinario può essere oggetto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo: a chiarire i casi di legittimità è la Corte di Cassazione con sentenza n. 5425/2019.
Tuttavia è bene chiarire subito: il congedo per assistenza a soggetto portatore di handicap grave ex legge 104/1992 sospende gli effetti del recesso fino al termine del congedo stesso, dando diritto al lavoratore di richiedere il pagamento delle retribuzioni eventualmente dovute.
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Licenziamento dopo il congedo
Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava un dipendente ricompreso tra i soggetti licenziati in una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale, avvenuto durante il periodo di congedo straordinario. La Corte di Appello di Roma aveva già respinto il ricorso del lavoratore, ritenendo che il divieto di licenziamento previsto dalla legge in caso d congedo straordinario si riferisca ai casi in cui la fruizione stessa del congedo sia la causa del recesso del datore di lavoro.
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Conservazione del posto
I giudici della Cassazione hanno ritenuto allo stesso modo infondato il motivo di ricorso, ricordando che:
Il diritto alla conservazione del posto, non esprime limitazioni al legittimo potere di recesso ma è finalizzato, esclusivamente, a garantire al lavoratore un trattamento economico ed assistenziale (analogamente a quanto avviene per la malattia) per il periodo di assistenza al congiunto inabile.
La fruizione del congedo, in altre parole, non rende insensibile il rapporto di lavoro ai fatti estintivi previsti dalla legge ma, al più, pone questione di sospensione degli effetti di detti fatti (id est: del recesso) fino al termine del congedo medesimo.