Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.59/2019 del decreto legislativo n. 17/2019 recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio”, entrano in vigore nuove regole sui DPI tutela della salute e della concorrenza leale, con sanzioni che diventano più pesanti.
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Regole di conformità dei DPI al Regolamento
Il decreto adegua la normativa italiana a quanto disposto dal Regolamento europeo, in vigore dal 21 Aprile 2018, con il quale sono stati individuati i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI che devono essere messi a disposizione sul mercato e stabilisce norme sulla libera circolazione degli stessi nell’Unione. Il Regolamento si applica sia ai DPI nuovi di un fabbricante stabilito nell’Unione, che ai DPI, nuovi o usati, importati da un Paese terzo, comprese le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento i DPI:
- progettati per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell’ordine pubblico;
- progettati per l’autodifesa, ad eccezione di quelli destinati alle attività sportive;
- progettati per l’uso privato per proteggersi dalle condizioni atmosferiche non estreme, dall’umidità e dall’acqua durante la rigovernatura;
- da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;
- per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del Regolamento n. 22 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.
Il Regolamento individua la responsabilità della conformità al Regolamento sui DPI in tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione: in funzione del ruolo svolto tutti dovranno adottare misure atte a garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo DPI conformi al Regolamento, in modo da garantire un elevato livello di salvaguardia di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, la protezione degli utilizzatori, e la concorrenza leale sul mercato dell’Unione.
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Sanzioni
Vengono stabilite sanzioni più pesanti in caso di mancata conformità dei DPI immessi sul mercato. In particolare, il fabbricante che produce o mette a disposizione sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento DPI e l’importatore che faccia altrettanto sono puniti con:
- sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro per DPI di prima categoria;
- da 10.000 euro sino a 16.000 euro, con l’arresto sino a sei mesi o con la ammenda, in caso di DPI di seconda categoria;
- arresto da sei mesi a tre anni per DPI di terza categoria.
I distributori che non rispettano gli obblighi del regolamento DPI sono puniti:
- se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro;
- se trattasi di DPI di seconda categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro sino a 12.000 euro;
- se trattasi di DPI di terza categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro.
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Il fabbricante di DPI di qualsiasi categoria che ometta di redigere la dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 15 del regolamento DPI è punito con la sanzione pecuniaria da 6.000 euro sino a 36.000 euro. Il fabbricante o il suo mandatario, che a richiesta dell’autorità di sorveglianza ometta di esibire la documentazione è punito con la sanzione pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro.
Chiunque mette a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CE di cui all’articolo 17 del regolamento DPI è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro. Chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro.
Chiunque non osservi i provvedimenti di cui al comma 5 dell’articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro. Chiunque promuova pubblicità per DPI che non rispettano le prescrizioni del regolamento DPI è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro