Il decreto di riforma pensioni attua anche il riscatto della laurea agevolato (comma 6, articolo 20) per chi ha meno di 45 anni: l’opzione, specifica l’INPS, può essere esercitata anche da chi ha già in corso una precedente operazione di riscatto ordinario, purché non abbia terminato di pagare tutte le rate.
Il passaggio dal riscatto laurea ordinario a quello agevolato comporta l’accredito del periodo corrispondente alla quota del capitale già versata e, per il periodo residuo, presentare una nuova domanda di riscatto agevolato.
Si potranno così recuperare i periodi residui pagando un onere di riscatto ridotto, alle stesse condizioni previste per chi è inoccupato: intorno a 5.241 euro per ogni anno di laurea.
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Se il riscatto agevolato si applica per l’intero periodo richiesto nei casi di domanda inoltrata a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge (29 gennaio 2019), si può tornare indietro rispetto a un piano di rateazione non terminato (facendo nuova domanda). Le istruzioni sono contenute nella circolare INPS 36/2019 (al punto 3). Non si possono rideterminare riscatti già conclusi.
La domanda
La domanda si presenta con le stesse modalità per il riscatto di laurea ordinario.
Ai fini del riconoscimento del beneficio previsto dal dl 4/2019, conta la data di presentazione della domanda.
Le casistiche
Ecco le regole applicate alle diverse casistiche:
- riscatto laurea già definito con l’integrale pagamento dell’onere dovuto: non si può chiedere la rideterminazione dell’onere in base alla nuova legge;
- pagamento rateale in corso per operazione riscatto laurea: si interrompere il pagamento, si accredita il periodo corrispondente alla quota versata del capitale e si presenta, per il periodo del corso di studi residuo, nuova domanda di riscatto agevolato.
- riscatto laurea non ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere: si ritira la domanda e se ne presenta una successiva, che consentirà l’applicazione del beneficio previsto dal decreto.