Regole e procedure semplificate per i datori di lavoro nelle assunzioni di disabili: le fornisce l’INAIL con il nuovo Regolamento per il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro, adottato con determina presidenziale 527 dello scorso 19 dicembre.
Con circolare 6 del 26 febbraio 2019, si chiarisce l’ambito di applicazione degli incentivi legati all’assunzione, la misura del beneficio e e le misure di sostegno previste.
Assunzione agevolata
La misura dell’intervento INAIL resta con tetto massimo a 150mila euro, di cui 15mila per la formazione, mentre i restanti 135mila euro possono essere utilizzati:
«indifferentemente sia per gli interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro sia per quelli di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro».
Rivisti i criteri di calcolo del limite di spesa complessivamente rimborsabile per le consulenze tecniche:
- 20% delle spese per importi fino a 20mila euro,
- 15% da 20mila a 75mila euro,
- 10% da 75mila a 150mila euro.
Esempio: progetto dal costo complessivo di 100 euro. Si applica l’aliquota del 20% sui primi 20mila euro, il 15% sull’importo compreso tra 20mila e 75mila euro e del 10% sull’importo eccedente i 75mila euro.
Il datore di lavoro può presentare un piano esecutivo con costi superiori ai tetti massimi di spesa fissati dalle disposizioni regolamentari, fermo restando che le somme eccedenti rimangono a suo carico.
Può anche presentare di sua iniziativa progetti di reinserimento condivisi con il lavoratore, ed ha diritto al rimborso se per ragioni di necessità e urgenza ha realizzato interventi necessari al reinserimento lavorativo della persona con disabilità da lavoro prima di essersi rivolto all’Istituto per l’elaborazione del progetto personalizzato o l’approvazione del progetto proposto.
Il rimborso va chiesto alle strutture territoriali INAIL per tutti gli interventi realizzati a partire dal primo gennaio 2015, indicando le ragioni di necessità e urgenza e rendicontando le spese sostenute.
=> Assunzioni agevolate 2018 e 2019 a confronto
La manovra (comma 533 della legge 145/2018) ha introdotto il rimborso del 60% della retribuzione spettante al lavoratore con disabilità, in attesa che si completino gli interventi di adeguamento finalizzati al suo reinserimento lavorativo.
Il rimborso, sottolinea l’istituto, è previsto esclusivamente con riferimento a progetti per la conservazione del posto di lavoro e non è applicabile al caso della nuova occupazione di un disabile da lavoro rimasto inoccupato.
Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte per periodi lavorativi successivi al primo gennaio 2019, dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore a un anno.