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Reddito e Pensione di Cittadinanza: istruzioni domanda e compilazione modelli

di Barbara Weisz

Pubblicato 28 Febbraio 2019
Aggiornato 10 Aprile 2019 12:49

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Modelli INPS per Reddito e Pensione di cittadinanza, al debutto il 6 marzo: domanda vera e propria, integrazione per attività fuori ISEE, variazioni successive.

Online i modelli per la domanda di reddito e pensione di cittadinanza, utilizzabili dal 6 marzo (primo giorno utile per presentare la richiesta del beneficio) sul portale ufficiale www.redditodicittadinanza.gov.it. Oltre al modello di domanda vero e proprio (Mod. SR 180) per richiedere il Rdc o la PdC, l’INPS ha fornito un modulo integrativo (Mod. SR 182) per comunicare eventuali attività non interamente rilevate nell’ISEE. Un terzo modello (Mod. SR 181) serve a comunicare eventuali variazioni occorse ai beneficiari della prestazione rispetto a quando è stata presentata la domanda (ad esempio, lo svolgimento di nuove attività lavorative).

I modelli da scaricare

Almeno per il momento (è possibile che intervengano variazioni con la legge di conversione ancora in Parlamento), a parte l’ISEE non sono necessarie documentazioni aggiuntive: la domanda è un pratica una autocertificazione di tutti i requisiti.

Compilazione domanda

La domanda di reddito di cittadinanza (il modello contiene una lunga introduzione con le istruzioni di compilazione) si compone di sette quadri.

  • Quadro A: è dedicato ai dai anagrafici. Bisogna anche inserire il numero di un documento di identità e ulteriori dati (numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica) per ricevere le comunicazioni relative al Rdc.
  • Quadro B: serve per autocertificare i requisiti di residenza e cittadinanza. I cittadini di paesi terzi (cioè, che non fanno parte dell’Unione Europea), devono indicare i riferimenti del permesso di soggiorno. Ricordiamo che le regole per il diritto al Rdc prevedono la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due continuativi (c’è una specifica casella che bisogna barrare per certificare il possesso di questo requisito, che vale sia per tutti, cittadini italiani, europei e di paesi terzi).
  • Quadro C: requisiti familiari. Bisogna semplicemente dichiarare di aver presentato la DSU (dichiarazione sostitutiva unica) per l’ISEE e di essere consapevoli di dover effettuare nuove comunicazioni in caso di variazioni.
  • Quadro D: requisiti economici. Si autodichiara di non possedere auto, moto o imbarcazioni di lusso (in base alle regole previste dalla norma) e l’eventuale presenza del mutuo (che da diritto a un’integrazione del reddito di cittadinanza).
  • Quadro E: serve per dichiarare eventuali attività lavorative in corso non rilevate dall’ISEE.
  • Quadro F: si dichiarano una serie di caratteristiche legate alla composizione del nucleo familiare necessarie per il diritto e la permanenza nella misura.
  • Quadro G: contiene una serie di caselle che bisogna barrare per sottoscrivere la dichiarazione dichiarando di essere a conoscenza delle regole previste dalla normativa (che vengono elencate).

Integrazione domanda

Nel caso in cui compilando il quadro E il richiedente abbia barrato la casella con cui dichiara che uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, avviata durante il periodo di riferimento dell’ISEE o successivamente ad esso, bisogna presentare anche il secondo modello, che appunto integra la domanda fornendo le necessarie informazioni su queste attività. Si tratta di un modello ridotto, che semplicemente prevede l’indicazione delle attività lavorative che si svolgono: c’è una casella per il lavoro dipendente e una diversa per quello autonomo, bisogna indicare il compenso.

Le modalità di presentazione di questo modello dipendono da come è stata presentata la domanda principale di reddito o pensione di cittadinanza.

  • Se la domanda principale è stata presentata telematicamente o presso i CAF, è possibile presentare contestualmente anche il modello ridotto.
  • Se invece la domanda è stata presentata presso Poste italiane, il modello ridotto va presentato entro i successivi 30 giorni esclusivamente attraverso i centro di assistenza fiscale, solo dopo che l’INPS abbia assegnato un identificativo alla domanda stessa.

Attenzione: se è stato compilato il quadro E barrando la casella che rende necessaria la presentazione del modello ridotto, questo adempimento è obbligatorio. Se il modello ridotto non viene presentato, l’INPS non può procedere alla definitiva definizione della domanda.

=> Reddito e Pensione di Cittadinanza: manuale d’uso INPS

Variazioni

Il terzo modello si presenta solo se intervengono variazioni rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda nel corso di percezione del RdC. Si inseriscono i dati anagrafici e poi si compilano i quadri seguenti dedicati alle variazioni, che possono riguardare l’attività lavorativa (ci sono caselle apposite), oppure altri elementi (componenti del nucleo familiare in stato detentivo, ricoverati in istituti di cura, o che hanno presentato dimissioni volontarie).

La legge di conversione attualmente in discussione rende meno rigido il paletto relativo alle dimissioni volontarie, prevedendo l’esclusione solo nel caso in cui riguardino il richiedente, non più gli altri richiedenti del nucleo familiare. Si può quindi ipotizzare che, nel caso in cui la norma non venga ulteriormente modificata alla Camera, ci saranno variazioni nella domanda su questo punto.

In caso di nuova attività lavorativa, questa domanda va presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Se si tratta di attività di lavoro autonomo e d’impresa, bisogna ripresentare il modulo trimestralmente, entro il 15esimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre.

Ricordiamo molto brevemente che le domande possono essere presentate a partire dal prossimo 6 marzo 2019. I primi assegni verranno pagati in aprile. Successivamente, la domanda può essere presentata a partire dal sesto giorno di ciascun mese.