Per le imprese e datori di lavoro la normativa vigente prevede alcune agevolazioni contributive in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di beneficiari di NASpI o di assunzione in apprendistato professionalizzante, per la qualificazione o riqualificazione professionale e senza limiti di età, di beneficiari del sussidio di cui sopra o di indennità speciale di disoccupazione edile e DIS-COLL.
Apprendistato per disoccupati
A prevedere gli sgravi contributivi per i lavoratori in NASpI assunti con contratto di apprendistato professionalizzante,, per la qualificazione o riqualificazione professionale e senza limiti di età, è l’art. 47, comma 4, del D. Lgs n. 81/2015. Possibilità prevista anche per i lavoratori beneficiari di indennità speciale di disoccupazione edile e DIS-COLL. In questi casi si applicano le norme che regolano l’apprendistato professionalizzante, fatta eccezione per:
- il limite di età;
- le disposizioni in materia di licenziamenti individuali (il datore di lavoro potrà recedere alla fine del periodo formativo solo in caso di giusta causa o giustificato motivo).
Sgravio contributivo
L’agevolazione consiste in una riduzione dell’aliquota contributiva INPS a carico del datore di lavoro. Nel periodo del regime agevolato per un massimo 36 mesi, che salgono a 60 mesi per il settore dell’artigianato edile e non, i datori di lavoro dovranno versare:
- in caso di oltre nove dipendenti, un’aliquota complessiva pari al 17,45% (11,61% per il datore di lavoro e 5,84% per l’apprendista);
- in caso di massimo 9 dipendenti, un’aliquota complessiva pari il primo anno a 8,95% (3,11% per il datore di lavoro e 5,84% per l’apprendista), il secondo anno a 10,45% (4,61% per il datore di lavoro e 5,84% per l’apprendista), il terzo anno (o fino al quinto per artigianato edile e non) a 17,45% (11,61% per il datore di lavoro e 5,84% per l’apprendista).
In aggiunta, il datore di lavoro dovrà versare la contribuzione di finanziamento della NASpI, pari all’1,31% (art. 2, commi 25 e 27, legge n. 92/2012), e quella per i fondi interprofessionali per la formazione continua, pari all’ulteriore 0,30% (art. 25, legge n. 845/1978).
Terminato il periodo formativo, dall’anno successivo alla conferma in servizio del lavoratore, sarà dovuta la contribuzione in misura piena senza ulteriori riduzioni.
Novità 2020
Il decreto Quota 100 ha introdotto sgravi contributivi per i datori di lavoro che assumeranno, direttamente o in somministrazione, i titolari del reddito di cittadinanza. Il beneficio è operativo e può essere richiesto.
La Legge di Bilancio 2020, infine, ha introdotto un esonero triennale riservato alle micro-imprese che assumono apprendisti. Le microimprese che hanno al massimo nove dipendenti e assumono apprendisti di primo livello nel 2020, infatti, hanno un’esenzione contributiva al 100% per tre anni: la norma in Legge di Bilancio 2020.
=> Assunzione agevolata di apprendisti 2020
Si applica alle assunzioni per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Il contratto di apprendistato deve essere stipulato nell’anno in corso. L’esenzione triennale si riduce a partire dal quarto anno, quando si applica un’aliquota contributiva al 10%.