Il reddito di cittadinanza è compatibile con il sussidio NASpI, con redditi da lavoro, con prestazioni destinate agli invalidi civili. Per quanto riguarda invece la presenza di altri redditi da lavoro, ci sono una serie di regole. Sulla NASpI non ci sono regole particolari: il diritto al RdC sussiste anche nel caso in cui tutti i familiari siano percettori del sussidio.
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Nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare svolgano altre attività da lavoro dipendente al momento di presentazione della domanda, è necessario compilare il modello Rdc/Pdc–Com, recandosi ai CAF, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Se invece l’attività è iniziata dopo al presentazione della domanda, o anche mentre è in corso il RdC, bisogna effettuare la relativa comunicazione all’INPS, o recandosi ai centri per l’impiego oppure utilizzando (quando sarà pronta) la piattaforma SIULP. La comunicazione va effettuata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
Le stesse regole di compatibilità previste per il lavoro dipendente valgono anche per il lavoro autonomo, con l’unica differenza che la comunicazione relativo all’inizio di un’attività dopo la presentazione della domanda di RdC o in corso di sussidio va presentata entro il giorno 15 del mese successivo al termine di ogni trimestre solare (esempio: se l’attività è inizia nel primo trimestre dell’anno, la comunicazione va effettuata entro il 15 aprile).
Attenzione: ricordiamo che il pre-requisito del diritto al RdC deve comunque essere rispettato, quindi sono compatibili con il beneficio solo le attività da lavoro (dipendente o autonomo) che non comportano il superamento dei paletti di reddito previsto (ISEE fino a 9mila 360 euro annui). Ricordiamo anche che il possesso di patrimoni non è necessariamente un impedimento, purché rispetti i limiti previsti: patrimonio immobiliare non oltre 30mila euro senza considerare la casa di abitazione, patrimonio finanziario non superiore a 6mila euro, incrementabili in base alla composizione del nucleo.
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Sono invece esclusi dal RdC coloro che hanno autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi precedenti la richiesta, autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti, motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti, navi e imbarcazioni da diporto. Si possono però possiede autoveicoli e motoveicoli per persone disabili con agevolazione fiscale.
Infine, il Rdc è compatibile con la percezione di prestazioni destinate agli invalidi civili da parte di uno o più componenti del nucleo familiare.
Ricordiamo che il riferimento normativo è il dl 4/2019, che istituisce il Reddito di cittadinanza.