La Legge di Bilancio (comma 278, legge 145/2018) ha prorogato per il 2019 l’astensione obbligatoria per i lavoratori padri, prevedendo 5 giorni di congedo continuativi, da fruirsi entro i primi cinque mesi di vita del bambino (o di adozione/affidamento). Le istruzioni per la domanda sono contenute nel nuovo messaggio INPS 591/2019 ma le modalità di fruizione sono le stesse applicate negli anni scorsi, spiegate nella circolare 40/2013.
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Se la prestazione è a carico diretto dell’INPS va presentata domanda all’istituto previdenziale utilizzando l’apposito servizio online, oppure tramite call center, o ancora rivolgendosi ai patronati.
Se il congedo obbligatorio di paternità viene anticipato dall’azienda, serve una comunicazione scritta al datore di lavoro (è anche possibile utilizzare eventuali strumenti telematici aziendali per la richiesta e gestione delle assenze) specificando le date di astensione, con un preavviso di almeno quindici giorni. Se si vuole chiedere i giorni in corrispondenza della nascita, ci si baserà sulla data presunta del parto. Sarà poi il datore di lavoro ad effettuare le dovute comunicazione all’INPS, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con il messaggio 6499/2013.
Per il settore agricolo la disciplina in merito è stata dettata con la circolare n. 181/2013, che ha fornito le istruzioni operative per la denuncia sul modello DMAG delle giornate di congedo fruite dal lavoratore il cui importo è stato anticipato dal datore di lavoro.
La manovra ha anche previsto un giorno facoltativo di congedo per i papà, che però va utilizzato in sostituzione di una giornata spettante alla madre. Anche in questo caso, le modalità di presentazione della domanda sono le stesse precedentemente previste, e contenute sempre nella circolare 40/2013: il padre allega alla richiesta che presenta al datore di lavoro una dichiarazione della madre di non fruizione di una giornata del congedo di maternità a lei spettante. Questa dichiarazione va presentata anche al datore di lavoro della madre.
Attenzione: l’INPS queste regole valgono solo per nascite, adozioni e affidamenti avvenuti nel 2019. Per eventi 2018, anche se il padre utilizza il relativo congedo nei primi mesi del 2019, si applicherà la precedente normativa, che prevede quattro giorni di congedo.