I lavoratori in NASpI non hanno più diritto all’assegno di ricollocazione: è una delle novità introdotte dal decreto su reddito di cittadinanza e riforma pensioni, che prevede la misura per coloro che percepiscono il RdC. In parole semplici, i beneficiari del reddito di cittadinanza ricevono l’assegno di ricollocazione, che invece è sospeso (fino al 31 dicembre 2021) per coloro che sono in NASpI. Resta invece la prestazione per i lavoratori in cassa integrazione. Vediamo tutto.
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Il riferimento normativo è l’articolo 9 del dl 4/2019. Il comma 7 stabilisce che «fino alla data del 31 dicembre 2021 l’erogazione dell’assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all‘articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è sospesa».
Si tratta, spiega l’Anpal (associazione nazionale politiche attive per il lavoro), della prestazione a favore delle persone beneficiarie di NASpI da almeno quattro mesi. La sospensione dell’assegno, prosegue l’Anpal, riguarda solo questa specifica categoria di lavoratori.
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Coloro che invece si trovano in cassa integrazione straordinaria e sono coinvolti in accordi di ricollocazione (ex articolo 24 bis del decreto legislativo 148/2015), possono invece ancora richiedere l’assegno.
In pratica, ci sono circa 100mila persone che con questa nuova norma vengono escluse dall’assegno. Nel corso delle audizioni in Senato sulla trasformazione in legge del decreto, sono arrivate molteplici segnalazioni della criticità in corso (Anpal, Assolavoro, Cgil, Cisl e Uil).
L’assegno di ricollocazione, lo ricordiamo, è una somma che viene versata al centro per l’impiego nel caso in cui il lavoratore trovi una nuova occupazione. L’importo varia a seconda del profilo di occupabilità, da un minimo di 250 a un massimo di 5mila euro.
Il decreto 4/2019 prevede che la prestazione spetti anche ai beneficiari del reddito di cittadinanza, nell’ambito del patto per il lavoro. Le regole sono fissate sempre dall’articolo 9 del decreto: l’assegno viene riconosciuto entro 30 giorni dalla liquidazione della prestazione (il Rdc). I beneficiari hanno altri 30 giorni di tempo per scegliere l’erogatore del servizio di assistenza per la ricollocazione (attraverso il portale Anpal o i centri per l’impiego). La prestazione dura sei mesi, prorogabile di altri sei mesi. Se il beneficiario non effettua questi adempimenti perde il reddito di cittadinanza.