La prima cosa da dire sulle sanzioni in caso di applicazione scorretta del reddito di cittadinanza è che sono severe: per i furbetti sono previsti fino a sei anni di carcere, con pena detentiva che riguarda coloro che percepiscono indebitamente il sussidio, rilasciando dichiarazioni o documentazione non veritiera; ci sono poi una lunga serie di inadempienze meno gravi che provocano la decadenza dal beneficio. Vediamo esattamente come si configura il capitolo sanzioni e le cause che portano alla sospensione o revoca del reddito di cittadinanza, in base a quanto previsto dall’articolo 7 del decreto di attuazione della misura.
Frodi RdC
Chi «al fine di ottenere indebitamente il beneficio», rende o utilizza «dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni». Pena detentiva anche nel caso in cui non vengano tempestivamente comunicate variazioni di reddito o di patrimonio («anche se provenienti da attività irregolari») che comportano la perdita del diritto al reddito di cittadinanza: da uno a tre anni. I termini entro i quali bisogna comunicare le variazioni di reddito sono fissati dall’articolo 3 del decreto: chi inizia un’attività da lavoro dipendente deve comunicarlo all’INPS, utilizzando la piattaforma digitale per il patto per il lavoro, oppure direttamente ai centri per l’impiego, entro 30 giorni. Stessi termini per comunicare l’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di impresa.
Nel momento in cui viene pronunciata la condanna per i reati sopra esposti, il beneficiario deve anche restituire il RdC indebitamente percepito e non potrà più avere accesso al beneficio per dieci anni dalla condanna. In ogni caso, la revoca e la restituzione di eventuali somme percepite senza diritto, può essere disposta dall’amministrazione che accerta irregolarità.
Cause di revoca RdC
Viene revocato il reddito di cittadinanza se uno dei componenti del nucleo familiare:
- non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
- non sottoscrive il patto per il lavoro o il patto per l’inclusione sociale;
- non partecipa alle iniziative formative o di riqualificazione previste;
- non aderisce a progetti di inclusione sociale dei comuni;
- non accetta almeno una di tre offerte di lavoro congrue (oppure la prima offerta congrua in caso di rinnovo);
- non effettua le comunicazioni per inizio di un’attività di impresa o di lavoro autonomo, oppure effettua dichiarazioni mendaci per ottenere un beneficio maggiore;
- non presenta una DSU (dichiarazione sostitutiva unica per l’ISEE) aggiornata se varia il nucleo familiare;
- svolge attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa senza aver effettuato le relative comunicazioni obbligatorie.
N.B. Per il solo 2021, se la stipula di uno o più contratti a termine comporti un aumento del reddito fino al limite di 10mila euro annui, il beneficio è sospeso per la durata del rapporto di lavoro ( fino ad un massimo di sei mesi).
Chi sottoscrive un Patto per il Lavoro, dopo un percorso di riqualificazione (se necessario), se rifiuta per tre volte offerte congrue perde il diritto al sussidio. In pratica, dopo la terza volta che non ci si presenta alla convocazione dei centri per l’impiego o dei Comuni (in assenza di giustificato motivo), si perde il RdC. Similmente, si perde il beneficio se non si partecipa alle iniziative di orientamento per più di una volta.
Decurtazione mensilità RdC
Chi non si presenta alle convocazioni dei centri per l’impiego o dei Comuni una volta sola perde solo una mensilità, se non si presenta una seconda volta perde due mensilità, mentre viene definitivamente revocato il RdC in caso di ulteriore mancata presentazione. Per chi non partecipa alle iniziative di orientamento è prevista la decurtazione di due mensilità la prima volta che non ci si presenta e la perdita dell’agevolazione successivamente. Le decurtazioni per chi non frequenta corsi previsti dal patto per l’inclusione sociale o impegni di prevenzione per la tutela della salute:
- due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;
- tre mensilità al secondo richiamo formale;
- sei mensilità al terzo richiamo formale;
- decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.
Quando si verificano i sopra citati casi di perdita del beneficio, non è possibile chiedere il RdC (spettante per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto) per almeno 18 mesi, che scendono a 6 mesi nel caso in cui ci siano minorenni o persone con disabilità nel nucleo familiare.