I lavoratori con assegno straordinario di sostegno del reddito (da Fondi di solidarietà) o in isopensione che interrompono la prestazione per andare in pensione anticipata secondo le nuove regole (decreto 4/2019), percepiscono la prestazione fino a decorrenza pensione, ma nei tre mesi di finestra dopo la maturazione del diritto non viene versata contribuzione.
Il chiarimento è contenuto nella circolare 10/2019 dell’INPS che si concentra in particolare sulle novità in materia di pensioni relative ai fondi di solidarietà. Il riferimento legislativo è il comma 22 del dl 4/2019, che contiene una serie di nuove regole relative alle prestazioni dei fondi di solidarietà bilateriali.
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Vediamo come funziona l’armonizzazione con le nuove regole sulla pensione anticipata.
Il comma 4 prevede che in caso di lavoratori in isopensione (incentivo all’esodo per la pensione, previsto dalla legge 92/2012), oppure che percepiscono l’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito (di cui al decreto legislativo 148/2015) con decorrenza successiva al primo gennaio 2019, i datori di lavoro devono pagare la prestazione al lavoratore fino alla prima decorrenza utile della pensione, mentre la contribuzione si ferma prima (dove prevista dagli accordi), in quanto va versata fino alla maturazione del diritto a pensione.
Quindi, specifica la circolare INPS, nel caso in cui il lavoratore maturi la pensione anticipata in base alle nuove regole previste dalla riforma (che elimina fino al 2026 gli scatti delle aspettative di vita, ma prevede una finestra trimestrale fra maturazione del diritto e decorrenza), le due prestazioni sopra citate vengono versate anche nei tre mesi di finestra mobile, mentre la contribuzione si ferma al raggiungimento dei requisiti contributivi di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne.
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Se le prestazioni erano già in corso al primo gennaio 2019 (cioè, se la decorrenza è precedente), proseguono fino alla scadenza prevista dalle regole vigenti nel momento della cessazione del rapporto di lavoro: il lavoratore ha però il diritto di presentare domanda di pensione anticipata secondo le nuove regole.