Ci sono una serie di precisazioni importanti nella nuova circolare INPS sulla quota 100, pubblicata in tempi record, il giorno stesso dell’entrata in vigore della norma: ad esempio, viene chiarito che per il requisito contributivo dei 38 anni valgono tutti i contributi (anche figurativi) ma bisogna aver perfezionato almeno 35 anni di lavoro effettivo. In pratica, il meccanismo è lo stesso previsto per le pensioni anticipate.
La circolare 11/2019 dell’INPS riguarda non solo la quota 100 ma anche le altre novità in materia previdenziale contenute nel decreto 4/2019: pensione anticipata senza aspettative di vita, Opzione Donna, pensione precoci.
Regole per la quota 100
I lavoratori che possiedono i requisiti, lo ricordiamo, possono già presentare la domanda, attraverso i servizi online INPS, oppure rivolgendosi ai centri di assistenza fiscale. Il requisito fondamentale per l’accesso alla quota 100 sono 62 anni di età e 38 anni di contributi. Come detto, «ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico». Ogni singola gestione INPS calcola l’anzianità contributiva in base alle regole del proprio ordinamento.
=> Quota 100, come si calcola la pensione
La decorrenza della pensione
Dal momento di maturazione del requisito, sono previste finestre temporali per la decorrenza della pensione che variano a seconda dell’appartenenza al settore pubblico o privato e alla tipologia di lavoratore. I lavoratori dipendenti del privato e i lavoratori autonomi devono aspettare tre mesi. Per chi aveva già il requisito allo scorso 31 dicembre 2018, la prima decorrenza utile è il primo aprile 2019. Il calcolo preciso della finestra trimestrale cambia a seconda della gestione.
Se la pensione è a carico dell’AGO (assicurazione generale obbligatoria), la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della finestra. Esempio: un lavoratore che matura il requisito il 30 maggio 2019, consegue il diritto alla decorrenza dal 31 agosto 2019.
Se la pensione è a carico di una gestione INPS diversa dall’AGO, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo alla chiusura della finestra. Esempio: in caso di maturazione del requisito il 20 maggio 2019, decorrenza dal primo settembre 2019.
I lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono invece aspettare sei mesi. Se hanno maturato il requisito fra il primo e il 29 gennaio 2019, la prima decorrenza utile è fissata al 1° agosto 2019. Se il diritto alla quota 100 è perfezionato dal 30 gennaio 2019, la prima decorrenza cambia a seconda della gestione.
Per la gestione esclusiva dell’AGO, è il primo giorno successivo alla chiusura della finestra semestrale (in ogni caso, non prima del 1° agosto 2019). Esempio: maturazione requisiti il 29 maggio 2019, decorrenza dal 30 novembre 2019.
Per le gestioni diverse dall’AGO il primo giorno del mese successivo alla chiusura della finestra semestrale. Esempio: maturazione diritto il 30 maggio 2019, decorrenza pensione dal 1° dicembre 2019.
Il personale della Scuola continua ad applicare le regole previste dall’articolo 59, comma 9, della legge 449/1997, per cui la decorrenza della pensione coincide con l’inizio dell’anno scolastico o accademico.
Come è noto, la legge consente di andare in pensione con la quota 100 anche cumulando contributi versati in diverse gestioni INPS. In questo caso, la decorrenza dipende dall’ultima attività lavorativa. Quindi, se l’ultimo impiego era nel privato, si applicherà la finestra trimestrale, se era nel pubblico quella semestrale. La decorrenza, nel caso di cumulo, è sempre al primo giorno del mese successivo a quello della chiusura della finestra che viene applicata.
Quota 100 e redditi da lavoro
Infine, ci sono una serie di chiarimenti relativi all’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro. Il comma 3 dell’articolo 14 prevede che non si possano avere reddito da lavoro, dipendente o autonomo, ad eccezione di reddito da lavoro occasionale fino a 5mila euro, nel periodo compreso fra la decorrenza della pensione con la quota 100 e la maturazione del requisito per la pensione di vecchiaia. In presenza di redditi superiori al tetto consentito, si determina la sospensione della pensione per l’anno interessato. Se nel corso dell’anno in cui vengono prodotti i redditi in eccesso viene maturato il requisito per la pensione di vecchiaia, la sospensione opera solo per i mesi antecedenti. E’ il titolare della pensione che deve dare all’INPS immediata comunicazione dell’attività svolta.
Il requisito per la pensione di vecchiaia è quello previsto dalla gestione di appartenenza. Nel caso di cumulo, vale il requisito previsto dalla gestione in cui è maturato il requisito contributivo previsto per la pensione di vecchiaia (20 anni). Se il requisito è maturato in più gestioni, vale quello meno elevato (più favorevole, quindi, al lavoratore). Se il requisito contributivo non è autonomamente maturato in nessuna delle gestioni interessate al cumulo, vale invece il requisito più alto fra quelli previsti dalle diverse gestioni.
Esempio: 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (gruppo attori, conduttori, direttori d’orchestra) e 3 anni di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di “pensione quota 100” dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro fra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 65° anno di età, avendo l’assicurato maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia a carico del solo Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo.
Altro esempio: 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo e 8 anni di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di “pensione quota 100” dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 67° anno di età – requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia più elevato tra quelli previsti dalle gestioni interessate al cumulo (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestione Separata), non essendoci il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia in nessuna delle gestioni.