Chiarimenti dal Fisco sulla corretta fruizione del Bonus Formazione 4.0, istituito per la prima volta dalla Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 78, della Legge 145/2018) e poi prorogato dalla Manovra 2020 (comma 215). Si tratta del credito di imposta per le imprese che avviano piani di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 – ex Industria 4.0 ed oggi Transizione 4.0 – applicabile alle spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso.
In base all’interpello n. 343 del 13 maggio dell’Agenzia delle Entrate, il deposito telematico presso l’INL del contratto collettivo, entro l’anno in cui si svolge la formazione, resta una condizione di ammissibilità al beneficio per i piani formativi antecedenti al 2020, anno a decorrere da quale tale adempimento non è più necessario. La modifica, prevista dal comma 215, è infatti relativa con decorrenza dal dal periodo d’imposta 2020.
Bonus formazione 4.0
L’agevolazione è fruibile da parte di tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato. Le percentuali del credito di imposta vengono però differenziate in ragione della tipologia di impresa (articolo 1, comma 79):
- 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese;
- 40% delle spese ammissibili sostenute dalle medie imprese;
- 30% delle spese ammissibili sostenute dalle grandi imprese, nel limite massimo annuale di 200mila euro.
=> Novità 2019 per le imprese
Credito di imposta: fruizione ed utilizzo
Il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese di formazione 4.0 e successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Tale credito non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP e non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir). Il credito di imposta è inoltre utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese di formazione.
In questo caso non si applica il limite annuale di 250mila euro relativo all’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) né il limite massimo dei crediti d’imposta compensabili con F24 di 700mila euro per ciascun anno solare (articolo 34, legge 388/2000).