Tratto dallo speciale:

Quota 100, come si calcola la pensione

di Barbara Weisz

Pubblicato 15 Maggio 2019
Aggiornato 7 Giugno 2019 16:19

logo PMI+ logo PMI+
Calcolo pensione quota 100 con regole ordinarie, sistema retributivo, misto o contributivo a seconda dei versamenti: casistiche, contributi validi, compatibilità, esclusioni.

La quota 100 non prevede alcuna penalità nel calcolo della pensione. Significa che si mantengono il calcolo retributivo, o quello misto, nei casi in cui ricorrono i requisiti (che fondamentalmente riguardano l’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995). Non ci sono limitazioni relative alla tipologia di contributi che si possono utilizzare, per cui valgono anche quelli accreditati.

Vediamo con precisione come funziona il calcolo pensione con la quota 100.

Casistiche

Sostanzialmente, non ci sono differenze rispetto alle normali regole della pensione anticipata. Quindi, le casistiche fondamentali in cui si possono trovare i lavoratori che chiedono la quota 100 sono tre:

  • anzianità contributiva pari ad almeno 18 anni al 31 dicembre 1995: in questo caso, si mantiene il diritto al calcolo retributivo per le annualità fino al 2011 (compreso), mentre dal primo gennaio 2012 scatta comunque il calcolo contributivo.
  • Anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995: in questo caso, si calcola la pensione con il sistema misto. Le annualità fino al 1995 (compreso) sono valorizzate con il sistema retributivo, quelle successive a questa data (quindi, dal primo gennaio 1996 in poi) si calcolano con il contributivo.
  • Nessun contributo versato prima del 31 dicembre 1995: la pensione è interamente contributiva.

Platea

Ragionando in base alle regole sopra esposte, difficilmente accederanno alla quota 100 lavoratori senza contribuzione anteriore al 1995: ci vogliono 38 anni di contributi, come detto, mentre chi ha iniziato a versare dal 1996 avrà, al massimo, 24 anni di contributi alla fine del 2019. Nella maggioranza dei casi, quindi, i lavoratori che si ritireranno con la quota 100 ricadranno nel calcolo misto della pensione.

Ci possono essere anche dei casi di retributivo, ma prevedibilmente più rari: chi aveva 18 anni di contributi a fine 1995, ha già almeno 41 anni in questo inizio 2018, quindi con ogni probabilità aspetterà di maturare la pensione anticipata piena (raggiungibile senza applicare gli scatti di età pensionabile, quindi con 42 anni e dieci mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne). In ogni caso, non essendoci penalizzazioni nel calcolo, anche ritirandosi con qualche mese di anticipo rispetto alla pensione anticipata piena non ci saranno particolari penalizzazioni sull’assegno.

Contributi ammessi

Per quanto riguarda i contributi validi per raggiungere la quota 100, come detto non ci sono esclusioni, quindi si possono conteggiare tutti i contributi (anche quelli da riscatto, figurativi, eccetera). Trattandosi però di una forma di pensione anticipata, è possibile che si applichino le stesse regole previste per la pensione anticipata ordinaria, in base alle quali valgono tutti i contributi, ma ci devono essere almeno 35 anni di contribuzione effettivamente versata (escludendo quindi i versamenti figurativi), laddove richiesto dalla gestione. Su questo punto sono sorti diversi dubbi, che andrebbero fugati tramite documenti di prassi.

Ricordiamo che è possibile raggiungere il requisito attraverso il cumulo gratuito dei contributi, e che la quota 100 riguarda solo gli iscritti alle gestioni INPS, non i professionisti che versano i contributi alle casse di previdenza private.

Incompatibilità

In base alla legge, la pensione quota 100 non è cumulabile / compatibile con redditi da lavoro, se non di natura occasionale fino a 5mila euro lordi annui, fino al momento in cui non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia (dopo tale data, si applicheranno le regole standard sulla cumulabilità di redditi da lavoro dipendente e autonomo con quelli da pensione).

La Circolare INPS 11/2019 ha inoltre specificato che il divieto di cumulo (quindi la incompatibilità) si estende ai redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, anche svolta all’estero.

Casi particolari

Nella circolare INPS 1551/2019, avente per oggetto chiarimenti su vari quesiti relativi alla riforma delle pensioni, prevede l’esclusione dalla Quota 100 per alcune specifiche categorie di lavoratori:

I soggetti che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa in qualità di personale militare delle Forze armate, di personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di personale della Guardia di finanza non possono accedere alla pensione quota 100.

Tuttavia:

I soggetti che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa non rivestendo lo status di “militare” o equiparato, possono accedere alla pensione quota 100 anche valorizzando i periodi di contribuzione per servizio svolto con le predette qualifiche, qualora la stessa non abbia dato luogo alla liquidazione di altro trattamento pensionistico.

Altro caso particolare: lavoratori da ultimo dipendenti da datori di lavoro non ricompresi nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001. Per questi soggetti, la decorrenza della prima pensione utile con la quota 100 è stata fissata al 1° aprile 2019 (per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018) o decorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti, se successiva al 31 dicembre 2018.

La decorrenza è inframensile se liquidata a carico di una gestione esclusiva, mensile se a carico di una gestione diversa bo con il cumulo dei periodi assicurativi.