I lavoratori disoccupati che percepiscono la NASpI possono verificare se hanno diritto anche al Reddito di Cittadinanza o se in alternativa hanno maturato i requisiti per la Quota 100: nel primo caso c’è infatti compatibilità previo il possesso dei requisiti, nel secondo si attendono invece chiarimenti interpretativi sul meccanismo di interruzione alla prestazione per raggiunto diritto a pensione.
Vediamo con precisione come si coordina la NASpI con le due novità introdotte dal decreto legge che introduce la quota 100 e il Reddito di Cittadinanza.
NASpI e Reddito di Cittadinanza
La norma specifica che è possibile sommare le due prestazioni. Il comma 9 dell’articolo 2 del decreto spiega che
il Rdc è compatibile con il godimento della NASpI e di altro strumento di sostegno al reddito ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo.
La cumulabilità è consentita se l’ISEE resta inferiore a 9.360 euro e se si mantengono anche tutti gli altri requisiti del caso.
- Per quanto concerne il reddito: patrimonio immobiliare entro 30mila euro esclusa prima casa; patrimonio mobiliare fino a 6mila euro più 2mila euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo fino a un massimo di 10mila euro, incrementato di mille euro per ogni figlio successivo al secondo e di 5mila euro per ogni componente disabile; reddito familiare non superiore a 6mila euro moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza (oppure 9360 euro per chi vive in affitto).
- Il reddito di cittadinanza non è riconosciuto a chi possiede un’automobile immatricolata nei sei mesi precedenti oppure possiede un’auto di cilindrata superiore a 1600 cc, una moto sopra i 250 cc immatricolata nei due anni precedenti (esclusi i veicoli per disabili). Esclusi anche i proprietari di imbarcazioni.
- Sono richiesti anche: residenza in Italia da almeno dieci anni di cui gli ultimi due continuativi, cittadinanza italiana o UE, permesso di soggiorno di lungo periodo, cittadinanza in paesi con cui ci sono accordi bilaterali, parenti di titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o permanente.
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Coloro che percepiscono la NASpI e rientrano in tutti i paletti sopra indicati, possono sommare i due sussidi.
La cifra totale (NASpI + RdC) non potrà naturalmente essere superiore alla misura massima del reddito di cittadinanza, 9360 euro annuali moltiplicati per la scala di equivalenza. Esempio: un single che vive in affitto ha diritto a un reddito di cittadinanza che, sommato alla sue entrate (quali che siano), porti a 870 euro al mese. Se quindi, per ipotesi, prende 500 euro di Naspi, percepirà anche 280 euro di reddito di cittadinanza.
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NASpI e Quota 100
La nuova forma di pensione anticipata consente di ritirarsi con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi. Chi percepisce la NASpI e rientra nei requisiti per la Quota 100, può dunque chiedere la pensione: in questo caso, terminerà di prendere il sussidio di disoccupazione nel momento in cui decorrerà la pensione.
Ricordiamo che la Quota 100 prevede delle finestre fra maturazione del diritto e decorrenza, che sono di tre mesi per i dipendenti del privato e di sei mesi per chi lavora nel pubblico. Quindi, un ex dipendente del privato che percepisce la NASpI e matura i 62 anni di età e 38 anni di contributi, per ipotesi nel luglio 2019, presentando domanda avrà diritto a percepire l’assegno previdenziale dal novembre, prendendo la NASpI fino a ottobre.
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In materia di rapporto fra NASpI e Quota 100 si pone però un problema, relativo alla possibilità di continuare a percepire il sussidio di disoccupazione in presenza dei requisti per la quota 100.
Il problema è che la legge che regolamenta la NASpI (dlgs 22/2015) prevede che si perda il diritto al sussidio al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato. La quota 100 è una forma di pensione anticipata, che però non esisteva nel momento in cui è stata formulata la legge sulla NASpI. Sono quindi necessari chiarimenti interpretativi che indichino se la maturazione del requisito per la Quota 100, al pari di quello per la pensione anticipata ordinaria, determini la perdita del diritto alla NASpI.