La pensione erogata dall’INPS a un contribuente residente in Francia deve essere tassato in Italia. Questo per effetto dell’applicazione e della corretta interpretazione della Convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio stretta tra Italia e Francia. È l’importante chiarimento che arriva con la sentenza n. 1233/2018 della sezione n. 3 della Commissione tributaria provinciale di Genova.
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Convenzione contro la doppia imposizione
Nel caso esaminato dai giudici, il contribuente, residente in Francia, aveva presentato una richiesta di rimborso delle trattenute a titolo di IRPEF effettuate sulla pensione erogata dall’INPS, poiché gli stessi redditi da pensione erano già assoggettati a tassazione in Francia dove il pensionato era residente. Quindi il contribuente aveva successivamente impugnato il silenzio rifiuto opposto dall’ufficio avverso a tale istanza.
Alla Commissione Tributaria il pensionato chiedeva di pronunciarsi circa l’illegittimità della tassazione effettuata dall’INPS per conto dell’Agenzia delle Entrate, ritenendola in contrasto con le previsioni della convenzione tra Italia e Francia per evitare la doppia imposizione come previsto dagli articoli 18 e seguenti della Convenzione tra il governo della Repubblica italiana e quello della Repubblica francese, ratificata con legge 20/1992:
Comma 1: Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.Comma 2: Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato.
Dunque secondo il comma 2 dell’articolo 18 della Convenzione italo-francese, fanno eccezione al principio della tassazione nel Paese di residenza le pensioni e le altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale, che andrebbero tassate nel Paese di erogazione.
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Corretta interpretazione della Convenzione
Quello che fa discutere è il termine “sicurezza sociale” il dubbio è se si riferisca esclusivamente alle pensioni con trattamento assistenziale, come quelle di invalidità, o anche a quelle di vecchiaia, maturate a fronte del versamento di contributi.
Nel rigettare il ricorso del contribuente, la Ctp di Genova ha richiamato quanto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23001/2010:
Nell’ordinamento italiano, a seguito di un’evoluzione costituzionalmente orientata, il termine “sicurezza sociale” sia indicativo di un concetto di ampio contenuto, comprensivo di tutti i diritti, tanto di previdenza che di assistenza, collegati alla persona, alla sua dignità ed, in quanto tali, inviolabili, secondo i principi riconosciuti dall’art. 38 Cost., principi peraltro presenti anche nel diritto internazionale.
Da questo si evince il principio secondo il quale va tassata in Italia anche la pensione di anzianità e di vecchiaia erogata dall’INPS ad un contribuente residente in Francia.