Sostanzialmente è una proroga del Bonus Sud 2018 (di cui al comma 893, legge 205/2017) l’agevolazione contributiva contenuta in Legge di Bilancio 2019, utilizzabile fino al 2020 e cumulabile con altri sgravi contributivi sulle assunzioni. La misura è contenuta nel comma 247 della legge 145/2018.
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Beneficiari
Lo sgravio, a carico dei programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e dei programmi operativi complementari, prevede uno stanziamento di 500 milioni di euro all’anno per assunzioni agevolate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Il nuovo Bonus Sud è previsto per il biennio 2019-2020, prevede assunzioni agevolate a tempo indeterminato di giovani fino a 35 anni oppure di lavoratori disoccupati di qualsiasi età e privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. La definizione di lavoro regolarmente retribuito è contenuta nell’articolo 1 decreto ministeriale del 17 ottobre 2017:
chi, nei sei mesi precedenti all’assunzione, non abbia prestato attività lavorativa con un rapporto subordinato di durata non inferiore a sei mesi o abbia svolto un rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato da cui sia derivato un reddito inferiore o pari alla soglia per la spettanza delle detrazioni ex art. 13 TUIR (4.800 euro per i redditi di lavoro autonomo, 8.000 euro per i redditi di lavoro assimilato a lavoro dipendente dei parasubordinati).
L’incentivo è rappresentato da un esonero contributivo al 100% fino a un massimo di 8.060 euro. Come si vede, si tratta della riproposizione del Bonus Sud dell’anno scorso (comma 893, legge 205/2017).
Cumulo incentivi assunzione
Come confermano i Consulenti del Lavoro in una circolare che illustra le novità della manovra, un punto cruciale è la cumulabilità «con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente». E’ quindi possibile sommare il Bonus Sud con l’agevolazione prevista dall’articolo 1, commi 100 e seguenti della legge 205/2017, e dall’articolo 1-bis del D.L. n. 87/2018. Si tratta dello sconto contributivo del 50%, per tre anni, fino a un massimo di 3mila euro annui, per chi assume a tempo indeterminato giovani under 35.
Quindi, un’azienda che cumula i due incentivi, applica per il primo anno l’esonero contributivo del 100% fino a 8.060 euro, per i successivi 24 mesi l’agevolazione del 50% fino a 3mila euro del Decreto Dignità.
Requisiti
L’assunzione dovrà essere attuata da datori di lavoro del settore privato, la prestazione lavorativa deve svolgersi in una delle regioni citate, indipendentemente dalla residenza del lavoratore o della sede legale dell’azienda. Se ci si sposta fuori dalle regioni ammesse al Bonus, si perde l’agevolazione a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.
Per il diritto al beneficio vanno rispettate tutte le condizioni previste dall’articolo 31 del Dlgs 150/2015 (diritti di precedenza, obblighi preesistenti, riorganizzazioni aziendali e via dicendo) e dalla legge 296/2006 (come il DURC).