La legge sul reddito d cittadinanza introduce una serie di novità per misurare la congruità delle offerte di lavoro, ferme restando anche quelle già previste dal Jobs Act (dlgs 150/2015 e DM 10 aprile 2018). In altri termini, la proposta di impiego che il beneficiario di RdC è tenuto ad accettare è congrua quando sussistono sia i nuovi requisiti sia i precedenti.
Veniamo dunque come si configura un’offerta di lavoro congrua (ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come integrato al comma 9), sottolineando che la legge impone ai beneficiari del reddito di cittadinanza di accettare almeno una di tre offerte congrue (e nel caso di rinnovo, già la prima).
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Nuovo requisito: distanza
Il Reddito di Cittadinanza dura 18 mesi e può essere prorogato dopo una pausa di un mese. Il decreto legge sul RdC introduce il nuovo requisito della distanza da casa, con un primo distinguo legato alla durata del trattamento.
I paletti sono meno stringenti nei primi 12 mesi, si irrigidiscono successivamente, e nel caso in cui il beneficio sia in fase di rinnovo, bisogna accettare la prima offerta congrua sull’intero territorio nazionale.
Primi 12 mesi di RdC
- Prima offerta: è congrua se entro 100 km da casa o raggiungibile in 100 minuti (un’ora e 40 minuti) con i mezzi pubblici.
- Seconda offerta: è congrua se entro 250 km da casa.
- Terza offerta: è congrua su tutto il territorio nazionale.
Dopo 12 mesi di RdC
- Prima e seconda offerta: congrue se entro 250 km da casa.
- Terza offerta: su tutto il territorio nazionale.
Requisiti dal Jobs Act
Restano fermi gli altri paletti per misurare la congruità, già previsti dal Jobs Act. L’offerta deve essere coerente con le esperienze lavorative e le competenze maturate, con diversi paletti rispetto al contratto e regole ad hoc a seconda della durata della disoccupazione.
- Primi 6 mesi: l’offerta di lavoro è congrua quando corrisponde a quanto concordato nel patto di servizio, con specifico riferimento all’area di attività o alle aree di attività, nell’ambito del processo di lavoro del settore economico professionale individuato.
- Tra 6 e 12 mesi: l’offerta di lavoro è congrua se rientra nelle aree di attività comunque comprese nel settore economico professionale di riferimento, o in aree di attività afferenti altri processi del settore economico professionale in cui vi sia continuità rispetto alle esperienze e competenze maturate, come definite al momento della sottoscrizione del patto.
- Dopo 12 mesi: l’offerta di lavoro è congrua se rientra in una delle aree di attività comunque comprese in tutti i processi di lavoro eventualmente descritti nel settore economico professionale, o in aree di attività afferenti altri settori economico professionali in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e alle competenze comunque maturate, come definite al momento della sottoscrizione del patto per il lavoro.
Per quanto riguarda la tipologia contrattuale l’offerta deve essere a tempo indeterminato oppure a tempo determinato pari ad almeno tre mesi, o in somministrazione. Il contratto è a tempo pieno oppure con orario pari almeno all’80% di quello previsto dall’ultimo contratto. La retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali previsti dal contratto di riferimento.
L’offerta deve essere coperta delle seguenti informazioni: mansioni/qualifica da ricoprire, requisiti richiesti, luogo e orario di lavoro, tipologia contrattuale, durata del contratto di lavoro, retribuzione prevista ovvero i riferimenti al contratto collettivo nazionale applicato.
Se il disoccupato percepisce la NASpI, l’offerta deve essere più alta del 20% rispetto all’indennità percepita. Su questo punto, saranno utili i chiarimenti ministeriali: il decreto ministeriale prevede il paletto per i “percettori di sostegno al reddito”, non si riferisce in realtà specificamente alla NASpI. Bisogna quindi capire se la norma funziona anche in relazione al reddito di cittadinanza ovvero se l’offerta deve superare o meno il 20% rispetto all’entità del RdC.