Insieme alla quota 100 è stata la misura di riforma pensioni più rilevante del 2019: la pensione anticipata si è infatti avvicinata rispetto alle vecchie regole, perché non ha più subito la prevista applicazione degli adeguamenti alle aspettative di vita.
Questo vale anche per chi aspira ritirarsi nel 2020, perché continuano a non applicarsi mesi in più di scatto età pensionabile. Rimane anche la finestra mobile di tre mesi fra maturazione del diritto e decorrenza della pensione (durante la quale si può continuare a lavorare).
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Requisiti pensione anticipata 2020
I requisiti per la pensione anticipata nel 2020 restano quelli del 2019 (e del 2018): gli uomini possono ritirarsi con 42 anni e dieci mesi di contributi, le donne con un anno in meno, ossia 41 anni e dieci mesi. Non rileva in alcun modo l’età anagrafica, contano solo i contributi.
Si possono contare tutti i contributi versati o accreditati (compresi quelli da riscatto, i contributi figurativi, i contributi volontari e via dicendo). E’ però necessario avere almeno 35 anni effettivamente versati (senza contare, quindi, quelli figurativi).
Il blocco riguarda solo la pensione anticipata ed è stabilito fino al 2026. Salvo cambiamenti legislativi, i requisiti sopra esposti restano immutati fino al 31 dicembre di tale anno.
Le pensioni di vecchiaia, alle quali invece si applicano gli adeguamenti, conterranno invece gli scatti nel 2021, 2023, e 2025.
Decorrenza pensione anticipata
Per andare in pensione anticipata, anche nel 2020 bisognerà aspettare tre mesi da quando si matura il requisito. Esempio: un lavoratore che matura i 42 anni e dieci mesi di contributi in luglio, e presenta la relativa domanda di pensione anticipata, potrà iniziare a percepire l’assegno dal primo novembre.
Mentre nel 2019 le prime decorrenze sono scattate in aprile, nel 2020 questo limite non esiste.
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Il personale della Scuola continua ad applicare l’articolo 59, comma 9, della legge 449/1997, per cui la cessazione dal servizio ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico o dell’anno accademico. Per il solo 2019, è stato necessario presentare domanda di pensione entro il febbraio scorso.
Le nuove regola riguardano esclusivamente gli iscritti alle diverse gestioni INPS. Coloro che invece pagano i contributi alle casse previdenziali dei professionisti continuano ad applicare le regole previste dall’istituto di appartenenza.
Il blocco delle aspettative riguarda infatti solo coloro che vanno in pensione anticipata con le regole di cui al comma 10 dell’articolo 24 del dl 201/2011, come modificato dal decreto di riforma pensioni.
Resta la possibilità di andare in pensione di anzianità a 63 anni (comma 11 dello stesso articolo 24 dl 201/2011) e 20 anni di contributi (effettivi) per coloro che sono interamente nel contributivo (primo accredito successivo al primo gennaio 1996). Ma in questo caso continuano ad applicarsi gli scatti alle aspettative di vita: dal 2019 il requisito è pari a 64 anni.