La quota 100, inserita nel decreto approvato in CdM il 17 gennaio, contiene tutte le misure che regolamentano questa nuova forma di pensione anticipata, rivolta a coloro che hanno almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi versati (platea identificata pari a 1 milione di persone in tre anni), con una precisazione importante: la quota 100 è prevista in via sperimentale dal 2019 al 2021. Sarà però esercitabile anche successivamente. In sostanza, chi matura il diritto entro il 31 dicembre 2021, può esercitare l’opzione anche in data successiva.
Vediamo esattamente come funziona.
=> Guida alla Quota 100
Niente penalità
Non si applicano gli scatti relativi all’adeguamento alle aspettative di vita e non sono previste penalizzazioni sul calcolo della pensione. Significa (par di capire) che ci si può ritirare con la quota 100 e mantenere il calcolo retributivo o misto in base alle attuali regole, che sono le seguenti: chi ha almeno 18 anni di contributi versati entro il 31 dicembre 1995, calcola la pensione con il retributivo fino al 31 dicembre 2011 (le annualità successive vengono comunque valorizzate con il contributivo); chi ha contributi versati entro il 31 dicembre 1995 inferiori a 18 anni calcola invece con il retributivo le annualità fino alla fine del 1995, e con il contributivo tutte quelle successive. E’ possibile cumulare contributi versati in diverse gestioni previdenziali, purchè non coincidenti.
Stop al lavoro
Un paletto importante riguarda il divieto di continuare a lavorare: chi si ritira con la quota 100 non può avere contemporaneamente redditi da lavoro dipendente o autonomo, con l’unica eccezione dei redditi da lavoro autonomo occasionale fino a 5mila euro lordi annui. Questo, fino a quando non sarà maturata l’età per la pensione di vecchiaia.
I dipendenti pubblici devono dare un preavviso di sei mesi.
Decorrenza
Importanti le regole sulla decorrenza della prestazione. In linea generale, dal momento di maturazione del diritto, i dipendenti del privato hanno una finestra di tre mesi, quelli del pubblico pari a sei mesi. I primi assegni verranno quindi pagati nell’aprile 2019, e riguarderanno i dipendenti del privati che hanno maturato il requisito entro il 31 dicembre del 2018.
- Requisiti entro il 31 dicembre 2018 (lavoratori privati) e poi ogni 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti: aprile 2019
- Requisiti a partire dal 1° gennaio 2019 (lavoratori privati): dopo tre mesi
- Requisiti entrata in vigore del decreto (lavoratori pubblici) e poi ogni 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti: Agosto 2019
- Requisiti a partire dal 1° febbraio 2019 (lavoratori pubblici): dopo sei mesi
- In linea con l’inizio dell’anno scolastico (lavoratori Scuola ed Afam): settembre
Per i dipendenti pubblici, come detto, la finestra è invece di sei mesi. La prima uscita 2019 per i dipendenti pubblici, è il primo agosto 2019, con l’eccezione dei dipendenti della Scuola e Afam (alta formazione artistica musicale e coreutica), che invece potranno ritirarsi a partire dal settembre 2019. Ecco la slide con le regole.
TFS Statali
C’è poi una misura che prevede la possibilità di pagare subito 30mila euro di TFS (trattamento di fine servizio, in pratica il TFR dei dipendenti pubblici). Par di capire che la prestazione sia a richiesta. Attenzione: non riguarda solo coloro che si ritirano con la quota 100, ma tutti i dipendenti pubblici che vanno in pensione.
Infine, è prevista una prestazione a carico dei fondi di solidarietà bilaterali che consente di stipulare accordi fra aziende e sindacati in relazione a lavoratori ai quali mancano la massimo tre anni al raggiungimento dei requisiti per la quota 100. Molto in sintesi, è prevista una prestazione di sostegno al reddito fino alla maturazione del diritto. L’azienda deve contestualmente assumere nuovi lavoratori in sostituzione di coloro ai quali viene destinata questa prestazione.
Restano esclusi dalla Quota 100 i lavoratori in isopensione (prestazioni in essere o erogate).