Niente indennità sostitutiva delle ferie non fruite dal lavoratore, se non richieste per sua volontà, al momento della cessazione del rapporto di lavoro. A stabilirlo è stata la Corte di Giustizia UE con le sentenze C-619/16 e C-684/16).
Di contro, il diritto del lavoratore a un’indennità finanziaria per le ferie non godute è trasmissibile agli eredi allorché sia deceduto (sentenza C-596/16 della stessa Corte di Giustizia UE).
Ferie non richieste dal lavoratore anche dopo sollecito aziendale
Il diritto alle ferie si estingue quando queste non siano state fruite per volontà del lavoratore, nonostante l’invito dal datore di lavoro a farlo. E questo principio è valido anche con riferimento al periodo minimo legale, pari a quattro settimane di ferie retribuite, generalmente un diritto irrinunciabile e mai monetizzabile se non a fine rapporto di lavoro.
La Corte UE ha chiarito che le norme comunitarie non sono contrarie alla perdita del diritto alle ferie annuali non fruite e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla perdita del correlato diritto a un’indennità sostitutiva per le ferie non godute quando il lavoratore non abbia formulato richiesta di fruizione prima della cessazione del rapporto di lavoro e sia stato posto dal datore di lavoro, con informazione adeguata, in condizione di fruirne in tempo utile.
Questo perché viene ritenuto non legittimo il comportamento del lavoratore che si astenga deliberatamente dal fruire le proprie ferie annuali al fine d’incrementare la propria retribuzione all’atto della cessazione del rapporto.
I principi esposti dalla Corte si applicano sia in caso di occupazione nel settore pubblico sia in quello privato. A questo proposito, tuttavia, è bene ricordare che la monetizzazione delle ferie non godute per i dipendenti della Pubblica Amministrazione non è una automatica ma è necessario produrre documenti che comprovino le circostanze che hanno portato alla necessità di rinunciarvi, che siano “esigenze di servizio” o altre motivazioni inderogabili.
Indennità agli eredi se il diritto sussisteva
Diversamente, in caso di decesso del lavoratore che non abbia fruito delle ferie che gli spettavano, il diritto all’indennità per ferie non godute non si estingue ma si trasmette agli eredi.
Nel caso in cui il diritto nazionale escluda la possibilità per gli eredi di chiedere all’ex datore di lavoro del lavoratore deceduto un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute dal congiunto, gli eredi possono invocare il diritto dell’Unione.