Con la Sentenza n. 23891/2018, la Corte di Cassazione ha chiarito che i permessi per l’assistenza ai disabili previsti dalla Legge n. 104/1992 sono utilizzabili dal lavoratore che ne fa richiesta tanto per l’assistenza fisica al disabile, svolta presso la sua abitazione, quanto per svolgere attività nell’interesse del disabile.
Attività nell’interesse del disabile
Si tratta di tutte quelle attività che il disabile non può compiere in autonomia, come ad esempio effettuare la spesa, prelevare soldi, effettuare versamenti o altre commissioni di questo tipo per le quali è legittimo fruire dei permessi per l’assistenza ai disabili in quanto le attività compiute dal lavoratore sono state effettuate nell’interesse del parente disabile, fatto che le rende coerenti con la finalità della norma di cui alla Legge n. 104/92
Ne consegue che è da ritenersi illegittimo l’eventuale licenziamento intimato dall’azienda al lavoratore che abbia richiesto il permesso da Legge 104 per effettuare queste attività con l’accusa di averne fruito per scopi personali e non per l’assistenza al disabile.