Il recente Decreto Dignità, convertito in legge n. 94/2018, ha introdotto alcune novità in merito all’utilizzo dei voucher lavoro, semplificando il ricorso al contratto telematico PrestO (Prestazione Occasionale) per le aziende del settore del turismo e dell’agricoltura (utilizzo però precluso ad aziende agricole con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato).
Voucher lavoro: durata e vincoli
Le principali novità introdotte dal Decreto Dignità con riferimento ai voucher lavoro riguardano la durata della prestazione occasionale, che passa da 3 a 10 giorni.
I buoni PrestO rimangono vincolati all’utilizzo da parte delle imprese agricole, delle strutture turistiche alberghiere o ricettive e degli enti locali per pagare, nell’ambito delle prestazioni occasionali, i lavoratori:
- under 25;
- disoccupati;
- pensionati;
- percettori del reddito di inclusione o di altre forme di sostegno al reddito.
Voucher lavoro: revoca
I voucher possono essere revocati, nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, sempre utilizzando la piattaforma informatica INPS o rivolgendosi al Contact Center Multicanale, entro i dieci giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.
Voucher lavoro: attivazione e pagamento
I voucher si attivano online, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, accedendo al portale INPS e seguendo la procedura indicata dall’Istituto con la circolare n. 107/2017. Il Decreto Dignità ha introdotto anche una nuova modalità di pagamento dei voucher lavoro: il prestatore può ira richiedere il pagamento in contanti presso le Poste e l’importo verrà erogato una volta trascorsi 15 giorni dalla prestazione di lavoro.
Contratti alternativi
Tra i motivi che hanno spinto alla reintroduzione dei voucher lavoro c’è il fatto che le attuali tipologie contrattuali non rappresentano un’alternativa realmente valida ai voucher lavoro, soprattutto per gli elevati costi a carico del datore di lavoro.
Tra le varie tipologie di lavoro subordinato, quelle che più si avvicinano al lavoro accessorio sono:
- il lavoro intermittente che consente al datore di lavoro di decidere liberamente, successivamente all’instaurazione del rapporto, quando ricorrere alla prestazione del lavoratore. Il lavoro a chiamata costituisce tuttavia una tipologia di lavoro subordinato e prevede costi maggiori rispetto al lavoro accessorio;
- il contratto di somministrazione, che risulta tuttavia poco adatto a determinate tipologie di lavoro caratterizzate da un’estrema saltuarietà, anche a fronte delle modalità di instaurazione e gestione del rapporto poco agili;
- il lavoro autonomo occasionale, il quale non prevede alcun particolare adempimento formale e rimette alle parti la determinazione del compenso per l’attività prestata. Una flessibilità che ha portato spesso ad un impiego non corretto di questa forma di lavoro, ponendolo spesso sotto la lente del Fisco;
- il contratto co.co.co. che però andrebbe utilizzati in caso di prestazioni lavorative con carattere di coordinazione e continuatività, un concetto dunque lontano da quello dell’occasionalità della prestazione che caratterizza invece i voucher lavoro.