La norma sulle assunzioni agevolate di giovani under 35 inserita nel Decreto Dignità si rivolge a una platea simile a quella prevista dalla Legge di Bilancio 2018, che a sua volta incentiva i contratti ai giovani con uno sconto contributivo, ma cambiano alcuni dei requisiti e le tempistiche di validità.
Sia l’agevolazione contenuta nel Decreto Dignità (articolo 1 bis Dl 87/2018) sia quella prevista dalla Manovra 2018 (commi 100 e seguenti legge 205/2017) consistono in uno sconto contributivo al 50%, per un periodo massimo di 36 mesi (tre anni), fino a un tetto massimo di 3mila euro all’anno.
Il contratto di assunzione deve essere in entrambi i casi a tutele crescenti. Mancano invece indicazioni precise sull’eventuale possibilità di applicarlo anche a contratti tutelati dall’articolo 18.
E in entrambi i casi l’assunzione deve riguardare giovani che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato è compatibile con precedenti contratti a termine o in apprendistato.
Su quest’ultimo fronte però c’è un distinguo: lo sgravio del Decreto Dignità si applica solo se l’apprendistato si è svolto presso un altro datore di lavoro, mentre quello della manovra anche alle trasformazioni del contratto da apprendistato a tempo indeterminato (in questi caso, però, solo se il lavoratore ha meno di 30 anni).
La circolare INPS 40/2018, attuativa delle norme inserite in manovra, specifica che questa limitazione esclude dall’ambito di applicabilità le figure dirigenziali (a cui non si possono applicare contratti a tutele crescenti).
C’è una differenza fondamentale che invece riguarda l’età: l’incentivo del Decreto Dignità si riferisce a coloro che non hanno compiuto i 35 anni e non è strutturale, vale solo per gli anni 2019 e 2020.
Quello attualmente in vigore ha invece due diversi limiti di età: si rivolge per il solo 2018 ai giovani fino al compimento del 36esimo anno, mentre dal 2019 l’età scende al compimento del 30esimo anno.
La norma contenuta nella Legge di Stabilità contiene poi una serie di paletti relativi alle caratteristiche del datore di lavoro (non deve aver effettuato licenziamenti nei sei mesi precedenti all’assunzione, non può utilizzare l’agevolazioni se vengono violate una serie di norme ad esempio sul diritto di precedenza). In entrambi i casi invece l’agevolazioni è specificamente rivolta solo ai datori di lavoro privati, escludendo quindi la pubblica amministrazione.
Infine, la manovra ha alzato l’esonero contributivo al 100% se l’assunzione riguarda un giovane che abbia svolta presso l’azienda un periodo di alternanza scuola lavoro pari ad almeno il 30% delle ore previste oppure periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
In questi casi, l’assunzione deve avvenire entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio.
La Legge di Bilancio per il 2019 potrebbe contenere un pacchetto lavoro che in qualche misura proroghi l’incentivo attualmente in vigore o che invece rimoduli quello attuale unificandolo a quello del Decreto Dignità. Ma fino a che non sarà messa a punto la manovra, sono soltanto supposizioni. Al momento, restano due incentivi separati e distinti.