Nuovo beneficio contributivo per i datori di lavoro che assumono giovani a tempo indeterminato: questa volta riguarda chi non ha ancora compiuto i 35 anni di età e non ha mai avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La norma è fra quelle inserite nel Decreto Dignità (87/2018, articolo 1-bis) convertito in legge nell’agosto scorso, e si aggiunge agli incentivi contributivi già previsti per le assunzioni negli ultimi anni.
Si applica esclusivamente alle assunzioni che verranno effettuate nel 2019 e 2020, con una riduzione dei contributi del 50%, per un periodo massimo di 36 mesi e fino a un massimo di 3mila euro all’anno. Restano esclusi dall’agevolazione (e quindi si versano) i contributi INAIL.
Si tratta, in parole semplici, di un incentivo alla prima assunzione stabile di giovani fino ai 35 anni di età: sul fronte del paletto anagrafico la norma è molto chiara, e prevede che l’agevolazione sia utilizzabile se alla data dell’assunzione il lavoratore non ha ancora compiuto 35 anni. Come detto, deve trattarsi di un primo impiego a tempo indeterminato: è quindi compatibile, ad esempio, con precedenti contratti a termine. Parimenti, la legge prevede espressamente che lo sconto contributivo sia utilizzabile anche in caso di precedenti contratti di apprendistato, sempre che non siano proseguiti in lavori a tempo indeterminato.
Altro punto importante: il testo della norma (comma 1) prevede che lo sgravio contributivo necessiti di un’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Questa precisazione sembra escludere dall’agevolazione un eventuale assunzione in cui le parti stabiliscano invece un contratto a tempo indeterminato tutelato dall’articolo 18.
Il testo definisce le condizioni minime che bisogna applicare per ottenere l’agevolazione, ma si attendono precisazioni all’interno del decreto attuativo, che è comunque necessario per far partire la norma.
Il provvedimento attuativo del ministro del Lavoro è previsto entro 60 giorni dal 12 agosto, entrata in vigore della legge di conversione.