Nuove procedure di registrazione dei lavoratori occasionali e sul pagamenti dei compensi, regole specifiche per determinati settori, come l’agricoltura e il turismo: sono le novità relative ai contratti di lavoro occasionale contenute nel Decreto Dignità, in base alle quali l‘INPS sta via via modificando la piattaforma informatica.
Dallo scorso 20 agosto, ad esempio, sono attive nuove funzionalità per il settore dell’agricoltura, che possono indicare, nella dichiarazione anticipata di prestazione lavorativa, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto per un periodo massimo di dieci giorni.
Vediamo nel dettaglio come cambia il lavoro occasionale.
La comunicazione obbligatoria, attraverso la piattaforma informatica, oltre ai dati anagrafici del lavoratore, al luogo di svolgimento della prestazione e all’oggetto della stessa, deve contenere anche la data e l’ora di inizio e di termine.
Nel caso dei lavoratori agricoli, degli alberghi e delle strutture ricettive turistiche, e degli enti locali, ci vogliono invece la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni. Quest’ultima funzionalità è attiva dallo scorso 20 agosto per le imprese dell’agricoltura. Per questo settore c’è anche un’altra novità, che riguarda il minimo di 36 euro per ciascuna prestazione: le quattro ore non devono necessariamente essere continuative nell’arco della giornata, ma distribuite in dieci giorni.
Novità anche per alberghi e strutture ricettive turistiche, esclusi dal limite massimo di cinque dipendenti per applicare il contratto Presto. La norma prevede che il lavoro occasionale possa essere applicato solo dalle imprese fino a cinque dipendenti, mentre alberghi e altre strutture ricettive del turismo possono arrivare a otto dipendenti.
Le categorie di lavoratori e pensionati che hanno diritto a un tetto più alto di reddito derivante dal lavoro occasionale devono autocertificare la propria situazione per godere dell’agevolazione. Si tratta di pensionati (di vecchiaia o di invalidità), studenti sotto i 25 anni, disoccupati, titolari di Rei (reddito di inclusione) o di altri ammortizzatori sociali. In base al comma 8 dell’articolo 1 della legge 50/2017, queste categorie di lavoratori possono calcolare solo il 75% di quanto percepito ai fini del raggiungimento del tetto di 5mila euro, oltre il quale non si può applicare il lavoro occasionale. Quindi, per esempio, nel caso in cui nel corso dell’anno incassino compensi da lavoro occasionale pari a 6mila euro lordi, rientrano nel tetto, perché calcoleranno solo il 75% di questa cifra, pari a 4mila 500 euro. La novità è che, per applicare questo beneficio, all’atto della registrazione alla piattaforma informatica INPS devono autocertificare il fatto di appartenere a una delle categorie sopra menzionate.
Nuova certificazione richiesta anche per i prestatori di lavoro agricolo relativamente al requisito di non essere stati iscritti nell’anno precedente agli elenchi anagrafici dei prestatori agricoli. Basta un’autocertificaizone, che va inserita nella piattaforma informatica INPS.
I versamenti dei compensi attraverso la piattaforma INPS possono essere effettuati anche tramite consulenti del lavoro. Altra novità sui compensi: a richiesta del lavoratore, invece che tramite piattaforma INPS il pagamento può avvenire tramite sportello postale. Il pagamento può essere effettuato dopo quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, è necessario un mandato o la ricevuta emessa dalla piattaforma INPS che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento tramite sportello postale vengono sostenuti dal lavoratore.
Segnaliamo infine che l’INPS ha pubblicato il documento di prassi (circolare 95/2018) per le società sportive, che in base alle novità introdotte dalla manovra 2017 possono ricorrere al lavoro occasionale per retribuire gli steward negli impianti sportivi.