Come si compila il quadro RR del modello “Redditi 2018” con l’indicazione corretta del reddito su cui calcolare i contributi previdenziali: le istruzioni, sulla base dei modelli 2018, sono contenute nella circolare 82/2018 dell’INPS. I soggetti tenuti all’adempimento sono gli iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario, e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995.
Bisogna compilare la sezione 1 del Quadro RR del modello “Redditi PF 2018”, se emergono debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito ed il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite modello F24, la codeline da riportare nello stesso è quella prevista per i predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).
Reddito da assoggettare a contribuzione
Per determinare il reddito da assoggettare a contribuzione, si considera il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2017, al netto di eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno. I soci di Srl pagano in relazione alla quota di partecipazione agli utili. Comunque sia, i redditi sono quelli dichiarati nei Quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate). Vanno integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a Srl denunciati con il modello “Redditi SC” (società di capitali).
Per le partite IVA in regime dei minimi il reddito di riferimento è dichiarato nel quadro LM. Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata la base imponibile è rappresentata dalla totalità dei redditi IRPEF, compresi quelli prodotti in forma associata o in regime forfettario.
Ecco, in sintesi, i quadri in cui si trovano i redditi prodotti e denunciati su cui calcolare il contributo previdenziale:
- Quadro RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni): rigo RE 23 (reddito delle attività professionali e artistiche) o RE 25 se presenti perdite al rigo 24;
- Quadro RL (altri redditi), sez. III (altri redditi di lavoro autonomo): rigo RL 26, colonna 2 (se nella colonna 1 è indicato il codice 2);
- Quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate): rigo RH15 o RH17; in alternativa, rigo RH18, colonna 1, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo;
- Quadro LM: sezione I (reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011”): rigo LM6 (reddito lordo o perdite) meno LM9 (perdite pregresse). Sezione II (reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfettario – art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014): rigo LM34 (reddito lordo) indicato nella colonna 2 (Gestione separata autonomi – art. 2 co. 26 l. 335/95) meno l’importo indicato nel rigo LM37 (perdite pregresse) indicato nella colonna 2.
La somma algebrica dei redditi evidenziati nei sopra descritti quadri deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 1, contraddistinta dal codice 1.
Scadenze fiscali
I contributi dovuti si versano alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi entro il 20 agosto 2018 (per i versamenti a saldo 2017 e primo acconto 2018), con la maggiorazione dello 0,4% (la scadenza era il 2 luglio) ed entro il 30 novembre 2018 (secondo acconto 2018). La circolare fornisce esempi di calcolo per determinare il contributo previdenziale, regole sulla rateizzazione e sulla compensazione.