Certificato penale e carichi pendenti sono due cose diverse, il datore di lavoro non può chiedere il certificato dei carichi pendenti per assumere un dipendente: lo stabilisce una sentenza di Cassazione (n. 19012/2018) relativa al caso di una lavoratrice in graduatoria che, quando è scattato il diritto all’assunzione, è stata scartata perché è risultato un carico pendente.
Documenti pre-assunzione
La sentenza fa valere l’articolo 19 del contratto nazionale di lavoro applicato al settore della lavoratrice, in base al quale fra i documenti richiesti per l’assunzione c’è un certificato penale emesso negli ultimi tre mesi, non un certificato relativo ai carichi pendenti. Quindi, il datore di lavoro non può chiedere questa documentazione aggiuntiva.
La norma prevista dall’articolo 19 del contratto, sottolinea la Corte:
E’ assolutamente chiara nella sua formulazione e già solo questa circostanza esclude la necessità di ricorso al meccanismo dell’interpretazione integrativa.
Non è possibile:
Attribuire all’espressione certificato penale un significato semantico suscettibile di plurime interpretazioni.
E l’articolo 8 dello Statuto dei Lavoratori vieta al datore di lavoro:
Ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi […] su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore.
In definitiva, l’impresa non può chiedere informazioni sui carichi pendenti, perché non sono comprese nella documentazione necessaria per l’assunzione. Anche nel rispetto, ricorda la sentenza, «del principio costituzionale della presunzione d’innocenza».