Per effetto delle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2018, dal 1° luglio vige il divieto di effettuare il pagamento degli stipendi in contanti. La norma riguarda le retribuzioni di qualsiasi importo ed tutti i rapporti di lavoro subordinato, anche part-time, le collaborazioni coordinate e continuative e i contratti di lavoro delle cooperative con i propri soci (legge n. 142/2001).
Pagamenti in contanti ammessi
Sono esclusi, invece, tutti i rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni e quelli di lavoro domestico, nonché, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti autonomi occasionali.
Inoltre, i datori di lavoro possono ancora versare in contanti i rimborsi per le spese di vitto e alloggio e, in generale, gli anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori sostengono nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione lavorativa.
Questo perché la tracciabilità delle paghe riguarda esclusivamente gli elementi della retribuzione. A chiarire ulteriormente la portata dell’obbligo della tracciabilità delle retribuzioni è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota prot. n. 6201/2018, in risposta ad un quesito posto da Confindustria.
Pagamenti ammessi
Per le retribuzioni, le nuove norme prevedono che il datore di lavoro predisponga il pagamento esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.