Assegno di ricollocazione in CIGS: istruzioni operative

di Barbara Weisz

Pubblicato 27 Luglio 2018
Aggiornato 30 Luglio 2018 14:21

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Dal 24 luglio, assegno di ricollocazione per i lavoratori in cassa integrazione straordinaria per crisi o riorganizzazione aziendale: istruzioni Anpal per la domanda online.

Dopo la circolare applicativa dello scorso 8 giugno di Anpal e Ministero, arrivano le istruzioni operative dell’Agenzia nazionale per le politiche del lavoro in merito la presentazione delle domande di assegno di ricollocazione, da presentare esclusivamente in via telematica.

A partire dal 24 luglio scorso, i lavoratori coinvolti negli accordi di ricollocazione nelle ipotesi di CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria) per crisi o riorganizzazione aziendale possono quindi presentare domanda e ricevere l’assegno previsto dal Dlgs 148/2015, articolo 24 bis, spendibile presso le agenzie per il lavoro, che lo incassano nel momento in cui trovano effettivamente un’occupazione al disoccupato.

 La nuova procedura informatica, che si aggiunge a quella attivata negli scorsi mesi per i lavoratori in NASpI, prevede l’accesso tramite il portale Anpal, direttamente dalla home page, oppure tramite il seguente indirizzo: http://adrcigs.anpal.gov.it. Per effettuare correttamente la procedura, sul sito dell’Anpal è disponibile un manuale utente con tutte le indicazioni.

Una volta effettuato l’accesso, si inseriscono una serie di informazioni preliminari, ovvero codice fiscale azienda, numero di telefono del lavoratore, conferma dell’indirizzo email, adesione all’informativa sul trattamento dei dati personali. Attenzione: questa operazione va effettuata entro 30 giorni dalla firma dell’accordo di ricollocazione.

Il sistema, dopo l’inserimento dei dati, fornisce un numero di prenotazione dell’assegno, con data e ora. A questo punto l’Anpal effettua le verifiche necessarie (validità dell’accordo, dati relativi alla cigs) e, in caso di esito positivo, attiva la possibilità di completare la richiesta, entro i successivi 30 giorni.

Il lavoratore deve scegliere il soggetto erogatore, ossia l’agenzia per il lavoro o il centro per l’impiego da cui farsi assistere, e prenotare il primo appuntamento oppure ricevere i dati dell’ente erogatore dal quale verrà contattato.

Se invece l’istruttoria ha esito negativo, il sistema invia una comunicazione in cui specifica la motivazione, compresa fra le seguenti: il richiedente non risulta fra i destinatari della domanda di cassa integrazione, è stato superato il termine dei 30 giorni, la prenotazione è avvenuta successivamente al numero massimo di richieste previste dall’accordo di ricollocazione.

Ci sono degli adempimenti anche per le imprese (dettagliati da successive istruzioni Anpal): il datore di lavoro deve trasmettere all’Anpal l’accordo di ricollocazione entro 7 giorni dalla firma, completo dell’elenco dei lavoratori coinvolti nel programma di riorganizzazione aziendale attraverso un prospetto in formato Excel.

La quantificazione della somma dipende dal profilo di occupabilità, il percorso può prevedere attività di formazione, tutoring, advisoring. In estrema sintesi, l’importo del voucher può variare da mille a 5mila euro se il disoccupato firma un contratto a tempo indeterminato anche in apprendistato, da 500 a 2mila 500 euro in caso di contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi, da 250 a 1250 euro per contratti a termine da tre a sei mesi (solo in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).

Il percorso può durare sei mesi, prorogabili di altre sei nel caso in cui non sia stato esaurito l’importo assegnato.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero verde di ANPAL, tramite e-mail: info@anpal.gov.ito tramite telefono: 800.00.00.39.