Non solo torna il causalone ma la durata massima del contratto a tempo determinato scende da tre a due anni. E’ più rigida del previsto la stretta sui contratti a termine contenuta nel Decreto Dignità approvato dal Consiglio dei Ministri del 2 luglio, che prevede nuovi paletti anche alla somministrazione e formule di contrasto alla delocalizzazione.
Ci sono poi le misure di semplificazione annunciate per le Partite IVA relative a redditometro, spesometro e split payment.
Vediamo tutto.
Contratti a termine
L’obiettivo dichiarato del Governo è la riduzione del lavoro precario,
riservando la contrattazione a termine ai casi di reale necessità da parte del datore di lavoro.
Resta possibile stipulare un contratto a tempo determinato senza causalone ma fino a un massimo di 12 mesi (un anno). Anche se c’è il causalone, in ogni caso non si possono più superare i 24 mesi, contro gli attuali 36. E comunque, specifica la norma, il rinnovo deve essere giustificato da esigenze temporanee e oggettive, sostitutive, connesse a incrementi temporanei, stagionali.
Sono previsti al massimo quattro rinnovi, non più cinque. E in ogni caso, per il datore di lavoro c’è un aggravio di spesa: ogni rinnovo fa scattare un aumento di 0,5 punti del contributo addizionale attualmente all’1,4%. Anche in questo caso, l’Esecutivo sottolinea che la misura mira a «indirizzare i datori di lavoro verso l’utilizzo di forme contrattuali stabili».
Importante: le nuove norme si applicano ai nuovi contratti e ai rinnovi di quelli in essere.
Altre misure
- Somministrazione: di fatto, viene equiparata al tempo determinato. Quindi, ad esempio, le Agenzie per il lavoro non potranno applicare il contratto a termine a più del 20% dell’organico complessivo;
- Niente delocalizzazione per aziende che abbiano ottenuto aiuti di Stato: in base a quanto preannunciato (si attende la pubblicazione del decreto integrale) il divieto durerà cinque anni e la trasgressione comporterà la restituzione dei contributi, con una sanzione da 2 a 4 volte il beneficio originario;
- revisione del redditometro: gli elementi indicativi di capacità contributiva attualmente vigente (redditometro) non hanno più effetto per i controlli ancora da effettuare sull’anno di imposta 2016 e successivi;
- rinvio scadenza per lo spesometro: l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute nel terzo trimestre 2018 è prorogato al 28 febbraio 2019 (la scadenza precedente era fine settembre);
- abolizione split payment per le prestazioni rese alle PA da professionisti con compensi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto.