Il Governo recepisce le regole europee sulla previdenza complementare, per cui scende a tre anni il tetto per maturare il diritto alla prestazione nel caso in cui il lavoratori si sposti a lavorare in un altro paese europeo.
Il Consiglio dei Ministri del 20 giugno scorso ha approvato il dlgs di recepimento della direttiva 2014/50/UE, che armonizza l’ordinamento nazionale e quello comunitario nel settore della previdenza complementare, con l’obiettivo di accrescere la mobilità dei lavoratori tra gli Stati membri e migliorare l’acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari dei lavoratori.
Fra le novità del testo, la riduzione a tre anni, rispetto al termine ordinario di cinque anni, per maturare il diritto alla previdenza complementare: quindi, normalmente ci vogliono cinque anni di versamenti, ma nel caso in cui il lavoratore si sposti a lavorare in un altro Paese Ue il tetto scende a tre anni.
Un’altra modifica riguarda il caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare: i fondi pensione possono prevedere la possibilità del mantenimento della posizione individuale maturata, anche in assenza di ulteriore contribuzione.
In questi casi, l’iscritto può scegliere fra tre diverse opzioni: mantenimento della posizione individuale, trasferimento ad altra forma pensionistica, riscatto.
Le forme pensionistiche complementari hanno l’obbligo di informare l’iscritto (conformemente alle istruzioni della COVIP) della facoltà di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, oppure di richiedere il riscatto della propria posizione.
Il decreto rafforza, in generale, gli obblighi di informazione nei confronti degli iscritti attivi con riferimento ai diritti pensionistici complementari.