Nel momento in cui ci si iscrive a un sindacato per inoltrare richieste di prestazioni INPS, come ad esempio la disoccupazione NASpI o la pensione, può scattare l’applicazione di una quota associativa che viene trattenuta direttamente sul trattamento, salvo diversa richiesta del titolare del sussidio.
Trattenuta sindacale su prestazioni INPS e pensioni
Pensionati, disoccupati e altri contribuenti che si sono rivolti ad un sindacato per farsi assistere nella pratica di domanda di pensione, NASpI o altra prestazione INPS, spesso si iscrivono per poter ottenere assistenza gratuita. Da quel momento l’iscrizione resta attiva, e si paga anche senza saperlo.
Dunque, è sempre bene controllare se, nel momento in cui si richiede uno specifico servizio, di fatto si aderisce anche a un’iscrizione.
Le trattenute si calcolano in percentuale sulla prestazione che si richiede per il tramite del sindacato. Ad esempio, in base a specifiche convenzioni INPS, si paga intorno all’1% per NASpI, DIS-COLL, CIG e altri trattamenti (disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
Se la delega sindacale si presenta assieme alla domanda di pensione, la trattenuta viene comunicata nel prospetto di liquidazione della pensione stessa. In caso di acquisizione di una nuova delega su una pensione vigente, invece, il pensionato viene informato dall’INPS.
Come disdire la trattenuta sindacale
E’ comunque possibile disdire l’applicazione delle ritenute sindacali, inviando comunicazione all’INPS anche online accedendo all’apposito servizio “Gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici”, cliccando su Revoca Delega esistente laddove ne risultassero di attive. Le altre funzioni disponibili:
- Deleghe in essere
- Modalità di contatto
- Movimentazioni
La revoca decorre dal mese successivo se la procedura viene eseguita nei primi giorni del mese.
=> Trattenuta sindacale su pensione: notifica INPS e revoca
L’istituto, ricevuta la richiesta di revoca, interrompe le trattenute in aprile, luglio, ottobre o gennaio per le richieste ricevute fino al 15 del mese precedente (dal primo aprile, per le disdette ricevute dal 16 dicembre al 15 marzo dell’anno precedente, dal primo luglio, per le revoche ricevute dal 16 marzo al 15 giugno, e così via).