Tratto dallo speciale:

Parto prematuro: congedo e astensione

di Noemi Ricci

7 Maggio 2018 10:30

logo PMI+ logo PMI+
Sentenza di Cassazione esclude l'obbligo di ampliamento del congedo di maternità per la madre lavoratrice con figlio prematuro non dimesso dopo il parto.

Con Sentenza n. 10283/2018, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha chiarito che non può essere chiesta una estensione del congedo obbligatorio di 5 mesi dalla madre lavoratrice che assiste il figlio appena nato e ancora non dimesso dall’ospedale, neppure se nato prematuro.

Possibile, invece, chiedere la sospensione del periodo di astensione obbligatoria per il periodo di ricovero, così che la durata complessiva del beneficio non superi i 5 mesi previsti dalla legge.

Il caso

Il caso esaminato dai giudici riguardava il ricorso presentato da una donna nei confronti dell’INPS, per chiedere di fruire, oltre che dei cinque mesi standard, di ulteriori 98 giorni per assistere il bambino rimasto in ospedale perché nato prematuro.

Nella sentenza, la Cassazione fa un excursus di tutte le tutele e quindi dà ragione all’INPS spiegando che le disposizioni comunitarie e interne non contengono un obbligo di ampliare il congedo obbligatorio.