Stage in azienda: scattano le ispezioni

di Anna Fabi

Pubblicato 20 Aprile 2018
Aggiornato 2 Ottobre 2018 12:03

Tirocini extracurriculari sotto la lente dell’Ispettorato: li indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Con la circolare n. 8/2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso noto di aver inserito i tirocini tra gli ambiti principali di intervento per l’attività di vigilanza per l’anno 2018 e ha fornito istruzioni ai propri ispettori con particolare riguardo ai tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo).

Verifica dell’attività formativa

Gli ispettori dovranno quindi analizzare complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da valutare la genuinità del rapporto formativo, ovvero dovranno verificare che l’attività del tirocinante sia effettivamente funzionale all’apprendimento e non all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.

Nel caso in cui il personale ispettivo riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano l’istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, fermo restando un accertamento in concreto della reale natura del rapporto intercorso tra le parti, potrà ricondurre il tirocinio alla forma comune di rapporto di lavoro, ovvero il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ipotesi di irregolarità

L’ispettorato fornisce una serie di esempi delle ipotesi di violazione della normativa regionale che possono essere riscontrate.

Viene quindi fatto presente che l’attivazione di un tirocinio per attività che non necessitano di un periodo formativo, l’assenza di uno degli elementi essenziali, quali ad esempio la convenzione di tirocinio o il Piano formativo individuale, la violazione dei requisiti soggettivi previsti in capo al tirocinante, al soggetto ospitante e al promotore, sono irregolarità che compromettono la natura formativa del rapporto, rendendo di fatto più agevole la ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro.

Gli ispettori devono inoltre valutare l’eventuale assoggettamento del tirocinante alle regole vigenti per il personale dipendente.

Necessario infine verificare il superamento della durata massima del tirocinio stabilita dalla legge regionale, caso per il quale sono previste specifiche sanzioni, che vengono ricapitolate nella circolare.