Calcolo del tetto di reddito per chi ha lavorato all’estero, aspetti fiscali e previdenziali, il caso del coinvolgimento paritetico dei lavoratori all’organizzazione aziendale, l’accordo sindacale, i benefit aziendali: una serie di precisazioni su premi di risultato e welfare aziendale sono contenute nella circolare dei Consulenti del Lavoro 11/2018, che approfondisce aspetti chiariti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 5/2018. In parole semplici, il documento contiene le risposte a una serie di dubbi interpretativi che si sono evidenziati in questi due anni di applicazione della norma sulla tassazione agevolata al 10% dei premi di risultato.
Partiamo dagli aventi diritto, ovvero (in base alla norma) i lavoratori dipendenti del privato con stipendio entro gli 80mila euro annui. Ci sono due precisazioni che riguardano il rientro dei cervelli e chi ha anche periodi di lavoro all’estero. Se il lavoratore è appena rientrato in Italia dopo un periodo di lavoro estero utilizzando l’agevolazione fiscale che consente di ridurre l’imponibile, calcola gli 80mila euro per il diritto ai premi di risultato sulla base di quanto ha effettivamente percepito. Il lavoratore che invece lavora all’estero per più di metà anno, ma mantiene la residenza in Italia, conteggia il reddito sulle base della retribuzione convenzionale determinata annualmente con decreto del ministero del Lavoro.
Una precisazione importante: l’agevolazione spetta solo se i premi sono rivolti alla generalità dei dipendenti, oppure a specifiche categorie di lavoratori. Non è invece applicabile se le somme o i benefit riguardano una singola persona.
Il tetto massimo di premio è pari a 3mila euro, cifra che deve calcolare tutte le somme percepite, anche sottoforma di partecipazione agli utili o servizi di welfare, eventualmente anche da più aziende. I lavoratori che hanno lavorato per più aziende nel corso dell’anno devono stare attenti alla compilazione della dichiarazione dei redditi, indicando tutte le somme ricevute. Stesso discorso per l’agevolazione contributiva di 20 punti percentuali che spetta alle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro su una quota massima di premio pari a 800 euro.
E qui c’è un chiarimento importante: che cosa significa coinvolgimento paritetico? Ci deve essere uno specifico piano aziendale che preveda gruppi di lavoro formati da rappresentanti aziendali e dei lavoratori ai quali spetta la defizione di misure innovative di organizzazine del lavoro.
Infine, una serie di precisazioni riguardano l’utilizzo dei premi di risultato sottoforma di welfare aziendale:
- contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza: sono compresi solo le somme versate per le polizze long term care e dread disease, o volte ad assicurare la cura di terapie lunghe e malattie gravi;
- spese per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale: abbonamenti, rimborso spese per l’acquisto degli abbonamenti, abbonamenti per familiari a carico. Sono esclusi biglietti cumulativi o altri titoli di viaggio diversi dagli abbonamenti, carte di trasporto integrate;
- previdenza complementare: vanno comunicate al proprio fondo di appartenenza le somme sostitutive dei premi di risultato;
- assistenza sanitaria: le detrazioni fiscali si applicano al netto della parte che non concorre a formare il reddito;
Un chiarimento importante per le PMI che non hanno rappresentanze sindacali: la legge prevede che possano comunque applicare il contratto territoriale di settore. Il chiarimento è rilevante perché le agevolazioni fiscali relative ai premi di risultano richiedono un accordo sindacale sui criteri di misurazione dei risultati raggiunti. Nel caso di gruppi aziendali, la misurazione dei risultati deve riferirsi alla singola impresa che paga il premio. Se gli incrementi di produttività vengono accertati dopo il conguaglio, può rilasciare una nuova Certificazione Unica.
L’agevolazione si applica dal momento in cui il premio viene incassato: se si tratta di un servizio di welfare, dal momento in cui il lavoratore ha a disposizione il voucher, indipendentemente da quando lo utilizza.