La cooperativa che assume un socio lavoratore non ha diritto al credito d’imposta per incremento occupazionale previsto dal Bonus occupazione. A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 6491/2018 con la quale ha respinto il ricorso della cooperativa con la motivazione che:
L’esclusione, dalla platea dei “nuovi assunti”, dei soci lavoratori di società cooperative rende chiara l’intenzione del legislatore di conferire certezza al fatto generatore del credito di imposta, escludendo così dalla fattispecie ogni possibile ambiguità. Del resto, l’equiparazione dei “soci lavoratori di società cooperative” ai “lavoratori dipendenti” risponde alla (ed è coerente con la) ratio dell’agevolazione fiscale, concessa proprio per incentivare l’incremento effettivo dell’occupazione mediante l’impiego di «nuovi assunti [che, tra l’altro] non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi» (art. 7, comma 5, lett. b, legge n. 388 del 2000).
Controlli automatizzati
Nel caso in esame la cooperativa aveva impugnato la cartella esattoriale con la quale l’Ente di riscossione, a seguito di controllo automatizzato, aveva ingiunto il pagamento di quanto dovuto a titolo di recupero del credito non spettante per incremento occupazionale negli anni di imposta 2002 e 2003.
Contraddittorio
Il recupero del credito non spettante era stato effettuato sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, dai quali erano stati rilevati pagamenti effettuati con modelli F24 utilizzando crediti non dichiarati.
In questi casi non ricorrono le condizioni previste dall’art. 6, legge n. 212, cit., per l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, non presupponendo il recupero la soluzione di questioni giuridiche sulla spettanza del credito stesso.