In scadenza il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola: l’INPS non accetta domande di accesso alla prestazione prodotte successivamente al primo aprile (quest’anno il 31 marzo cade di domenica).
Disoccupazione agricola
La prestazione è riservata agli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato (OTD e OTI) e ai piccoli coloni e compartecipanti familiari iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per almeno un anno oltre quello per il quale è richiesta l’indennità, purchè abbiano conseguito nel biennio (comprendente lo stesso anno indicato per il quale è richiesta l’indennità e quello precedente) un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.
Sono utili per il raggiungimento del requisito contributivo anche i contributi figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.
Domanda di disoccupazione agricola
In generale la domanda di disoccupazione agricola va presentata per via telematica tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell’anno successivo alla disoccupazione, l’INPS poi liquiderà l’indennità in una unica soluzione.
L’istanza va inoltrata attraverso utilizzando i servizi online INPS, direttamente dal cittadino dotato di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digita le) di livello 2, PIN dispositivo o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure rivolgendosi agli enti di patronato, o al Contact Center multicanale, chiamando da rete fissa il numero 803164 oppure il numero 06 164164 da rete mobile, a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore.
Ammontare dell’indennità
L’importo giornaliero dell’indennità è fissato nella misura del 40% della retribuzione, dall’importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. L’indennità viene riconosciuta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue. Sono da considerare non indennizzabili le giornate relative a particolari eventi per i quali l’interessato abbia già fruito di prestazioni economiche di carattere previdenziale.
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità è pari al 30% della retribuzione effettiva senza trattenute per contributo di solidarietà.
Per i periodi di disoccupazione agricola è riconosciuta ed accreditata la contribuzione figurativa, calcolata sottraendo all’anno intero ai fini pensionistici le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo.