Rientro cervelli: tutti gli incentivi fiscali

di Anna Fabi

Pubblicato 27 Marzo 2018
Aggiornato 30 Dicembre 2020 10:49

logo PMI+ logo PMI+
Rientro cervelli: tutte le agevolazioni fiscali previste per neo residenti, lavoratori impatriati, docenti e ricercatori che trasferiscono in Italia la residenza fiscale.

Per favorire il rientro di cervelli, ovvero di talenti che si siano trasferiti all’estero per lavorare, ma non solo, il governo italiano ha introdotto diversi incentivi fiscali con l’obiettivo di attirare risorse umane – docenti e ricercatori, lavoratori “impatriati”, cittadini che dispongono di ingenti capitali o di rilevanti risorse finanziarie (high net worth individuals) – e favorire lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese.

Residenza fiscale in Italia

I requisiti richiesti sono, in sintesi:

  • il trasferimento della residenza fiscale in Italia;
  • l’essere stati residenti all’estero, prima del trasferimento, per un periodo di tempo minimo variabile a seconda dell’agevolazione richiesta.

Nella nuova Guida “Gli incentivi fiscali per l’attrazione di capitale umano in Italia”, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, secondo l’articolo 2 del Tuir, si considerano residenti tutti i cittadini che risultano iscritti per almeno 183 giorni all’anno (184 negli anni bisestili) nei registri anagrafici comunali della popolazione residente in Italia o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza. Questo significa che non potranno beneficiare delle agevolazioni in discussione coloro che non si sono mai cancellati dal registro anagrafico della popolazione residente.

Rientro di ricercatori e docenti

Tra gli incentivi fiscali per l’attrazione di risorse umane in Italia troviamo la tassazione agevolata dei redditi di lavoro autonomo o dipendente prodotti in Italia.

Più in particolare per quattro anni, a partire dal periodo d’imposta in cui il docente o il ricercatore acquisisce la residenza fiscale in Italia e nei tre successivi, i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca sono esentati da IRPEF e addizionali per ben il 90% del loro ammontare, ovvero vengono previste imposte solo sul 10% del reddito prodotto. Questi redditi, inoltre, sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

In questo caso, tra i requisiti, viene anche richiesto il possesso di un titolo accademico universitario o equiparato e l’aver svolto all’estero attività di docenza o di ricerca per almeno due anni consecutivi.

Lavoratori impatriati

Tassazione agevolata anche per i laureati che hanno svolto attività lavorative all’estero, studenti che hanno conseguito un titolo accademico all’estero, manager e lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni. In questo caso si parla di lavoratori “impatriati” e l’agevolazione prevista è quella introdotta dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015.

Si tratta in particolare di una tassazione ridotta al 50% per cinque anni sui redditi di lavoro autonomo o dipendente:

  • i dipendenti dovranno presentare una richiesta scritta al datore di lavoro;
  • i lavoratori autonomi otterranno l’agevolazione fiscale con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ma presentando una richiesta scritta ai propri committenti potranno usufruire dello sconto già in sede di applicazione della ritenuta d’acconto che il committente è tenuto ad effettuare sui compensi pagati.

Rientro residenti fiscali

Per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, senza produrre reddito nel nostro Paese, l’agevolazione consiste in un’imposizione forfettaria sui redditi prodotti all’estero per 15 anni, secondo quanto disposto dall’articolo 24-bis del Tuir, inserito dalla Legge di Bilancio 2017 per attrarre in Italia persone che possiedono elevati patrimoni. L’imposta sostitutiva dell’IRPEF ammonta a 100.000 euro l’anno ed è possibile estendere l’efficacia della misura anche ai familiari, con un’imposta forfettaria di 25mila euro per ogni anno, nel caso anche questi trasferiscano la residenza in Italia.

Ulteriori agevolazioni consistono nell’esenzione:

  • dall’obbligo di monitoraggio fiscale per le attività e gli investimenti esteri;
  • dal pagamento dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e di quella dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE);
  • dal versamento dell’imposta di successione e donazione per i beni e i diritti esistenti all’estero.

In questi casi il periodo minimo di residenza fiscale all’estero richiesto è di almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione inizia a essere efficace.