I centri per l’impiego e gli altri soggetti accreditati ai servizi per il lavoro a livello nazionale o regionale possono presentare le manifestazioni di interesse per erogare i servizi relativi all’assegno di ricollocazione.
L’Anpal ha pubblicato il relativo bando lo scorso 7 marzo e le candidature possono essere presentate fino al 31 marzo 2018, utilizzando il servizio telematico. Si tratta della prima finestra per poter presentare le manifestazioni di interesse.
=> Assegno di ricollocazione per tutti
Si tratta della misura di politica attiva introdotta dall’articolo 23 del dlgs 150/2015 destinata ai disoccupati che percepiscono la NASpI da almeno quattro mesi, a cui viene destinata una somma, l’assegno di ricollocazione, da spendere presso i centri per l’impiego per intraprendere un percorso di reinserimento lavorativo.
L’importo varia dai 250 ai 5mila euro, a seconda del profilo di occupabilità del soggetto richiedente, e viene incassato dal centro per l’impiego solo se il disoccupato trova effettivamente lavoro.
La procedura informatica prevede di indicare le sedi operative in cui l’ente si impegna a rendere disponibile il servizio di assistenza alla ricerca di lavoro, con l’effettiva disponibilità temporale. I soggetti accreditati possono comunicare di non essere più in grado di prendere in carico nuovi soggetti in determinati periodi di tempo, e in questo caso l’Anpal non li indica più fra i soggetti disponibili.
Attenzione: i soggetti che sono già stati accreditati nell’ambito della sperimentazione non devono manifestare nuovamente il proprio interesse a partecipare.
Tutte le comunicazioni fra i soggetti erogatori e l’Anpal relative allo svolgimento del servizio avvengono attraverso la piattaforma informatica: attività formative previste, esito del programma, richiesta del contributo in caso di successo occupazionale.
Il corrispettivo viene versato in due rate semestrali di pari importo se il percorso di ricollocazione si conclude con un contratto a tempo indeterminato, e in un’unica soluzione alla stipula del contratto se invece si tratta di un contratto a termine.
Se non viene raggiunto l’esito occupazionale, la struttura che ha erogato il servizio incassa un Fee4Services il cui valore massimo è pari a 106,50 euro.
Nel caso in cui il contratto di lavoro si interrompa prima del periodo minimo richiesto (12 mesi per i contratto a tempo indeterminato, tre o sei mesi per i contratti a termine), viene recuperato parte dell’assegno di ricollocazione, nella seguente misura:
- contratto a tempo indeterminato: il 100% per l’interruzione entro i primi sei mesi, il 50% fra il settimo e il 12esimo mese. Nelle Regioni meno sviluppate (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise), si recupera il 100% entro i primi tre mesi, il 75% fra il quarto e il sesto mese, e il 50% fra il settimo e il 12esimo mese.
- contratto a termine: si recupera il 100% se avviene l’interruzione prima di sei mesi. Nelle regioni meno sviluppate, se il contratto a tempo determinato era di sei mesi, si recupera il 100% nel caso in cui si interrompa entro tre mesi, e il 50% fra il quarto e il sesto mese. Se invece il contratto a termine è di tre mesi, si recupera il 100% nel caso in cui non arrivi a scadenza.
Per qualsiasi problema nell’utilizzo della piattaforma, sono a disposizione l’indirizzo di posta elettronica info@anpal.gov.it, e il numero 800000039.