Con l’Ordinanza n. 5066/2018 la Corte di Cassazione ha stabilito l’indennizzabilità della malattia professionale che causa ansia e stress al dipendente sottoposto a molte ore di lavoro straordinario.
Malattie e rischi
La lavoratrice aveva presentato ricorso contro la sentenza con la quale era stata respinta la sua domanda di condanna dell’INAIL al pagamento della rendita per inabilità permanente in relazione alla malattia professionale da lei contratta a causa dello stress lavorativo dovuto ad un numero elevatissimo di ore di lavoro straordinario e consistente in un grave disturbo dell’adattamento con ansia e depressione.
La Corte d’Appello aveva confermato l’esistenza, la natura e le cause della malattia professionale denunciata dalla ricorrente (consistente appunto in un disturbo dell’adattamento e stato depressivo con attacchi di panico).
Tuttavia, aveva ritenuto che la malattia non potesse essere ritenuta indennizzabile dall’INAIL perché non rientrava nell’ambito del rischio assicurato ex articolo 3 T.U. 1124 del 1965 che riguardava solo le malattie professionali tabellate o non tabellate, contratte nell’esercizio ed a causa delle lavorazioni specifiche previste in tabella.
Terapie assicurate
Diversamente, i giudici supremi hanno accolto il ricorso di una lavoratrice, affermando che:
Ogni forma di terapia conseguenza di un’attività lavorativa è assicurata dall’istituto, anche se non compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati.
Onere della prova
I giudici della Corte di Cassazione precisano però che, in questi casi, il lavoratore deve dimostrare almeno il nesso causale tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata.