Cosa succede se un percettore Aspi trova una nuova occupazione? L’indennità si sospende, decade o si cumula al reddito? La questione è di notevole importanza e proprio per questo l’INPS ha voluto fare chiarezza con un recente messaggio. In sintesi: l’Aspi è sospesa in caso di assunzione fino a sei mesi con reddito oltre 8.000 euro annui; l’Aspi decade in caso di assunzione per oltre sei mesi con reddito superiore a 8.000 euro annui; l’Aspi si cumula al reddito se questo, in caso di assunzione, è inferiore a 8.000 euro annui.
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Con il messaggio n. 2028/2015 l’INPS chiarisce sostanzialmente che l’indennità Aspi si può cumulare con il nuovo reddito di lavoro dipendente ma solo se questo non supera gli 8.000 euro annui. Ciò vuol dire che lo stato di disoccupato si conserva anche in caso di nuova occupazione di lavoro dipendente a condizione che non si superi la soglia massima di reddito prevista.
In particolare l’Istituto di previdenza evidenzia tre differenti ipotesi:
- nuova assunzione per un periodo pari o inferiore a sei mesi con reddito annuo da oltre 8.000 euro. In questo caso è prevista la sospensione dell’Aspi fino a sei mesi;
- nuova assunzione per un periodo superiore a sei mesi con reddito annuo da oltre 8.000 euro. In questo caso è prevista la decadenza dell’Aspi;
- nuova assunzione per un periodo inferiore, pari o superiore a sei mesi con reddito annuo inferiore a 8.000 euro. In questo caso l’Aspi sarà goduta per intero e non verrà né interrotta né sospesa.
Nell’ultimo caso ipotizzato il lavoratore dovrà comunicare all’INPS, entro un mese dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro, il reddito annuo che prevede di guadagnare. In caso di mancata comunicazione, se il nuovo rapporto di lavoro è di durata pari o inferiore a sei mesi scatta, in automatico, la sospensione dell’Aspi; se, invece, è di durata superiore a sei mesi ovvero a tempo indeterminato, scatta la decadenza.