Con la risoluzione n.16/2018, l’Agenzia delle Entrate chiarisce la corretta tassazione degli indennizzi in caso di contratti di prossimità, precisando che questi devono essere tassati se sostitutivi di reddito. Il riferimento è al regime impositivo delle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti in base alle “specifiche intese” disciplinate dal Dl 138/2011, ovvero percepite a titolo di indennizzo in esecuzione dei contratti collettivi di prossimità.
=> I contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
Contratto di prossimità
Il decreto-legge 138/2011 ha previsto che nell’ambito dei contratti collettivi di lavoro, sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, sia prevista la possibilità di stipulare dei contratti di prossimità, ovvero specifiche intese volte a perseguire i seguenti obiettivi:
- maggiore occupazione
- qualità dei contratti di lavoro
- adozione di forme di partecipazione dei lavoratori
- emersione del lavoro irregolare
- incrementi di competitività e di salario
- gestione delle crisi aziendali e occupazionali
- investimenti e avvio di nuove attività.
La peculiarità di questi contratti consiste nella possibilità di deroga dalle disposizioni di legge che disciplinano le materie oggetto delle intese e dalle relative previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), entro determinati limiti previsti dal legislatore. In particolare, sottolineano le Entrate, i contratti collettivi di prossimità possono derogare alle disposizioni di legge o ai contratti collettivi soltanto nell’ambito delle materie tassativamente elencate nel comma 2 dell’articolo 8, tra le quali non è inclusa la normativa fiscale.
=> Guida contratti aziendali: obblighi dei lavoratori
Tassa indennizzi
Con la risoluzione n. 16/2018, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, non essendo prevista alcuna deroga alla normativa fiscale, va tassato l’indennizzo erogato in esecuzione dei contratti collettivi di prossimità: tali indennità vanno assoggettate alla ordinaria disciplina prevista dal TUIR per la determinazione del reddito di lavoro dipendente (articolo 51), secondo cui il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Il TUIR prevede inoltre, ricordano le Entrate, che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (articolo 6, comma 2).
=> IRPEF: Scaglioni ed Aliquote 2018
Lucro e danno
L’Agenzia precisa poi che l’indennizzo va tassato nel caso in cui abbia la funzione di compensare, in via integrativa o sostitutiva, un mancato guadagno, o, nel caso di lavoro dipendente, la mancata percezione di redditi di lavoro, le somme corrisposte al lavoratore, in quanto sostitutive di reddito (“lucro cessante”), mentre non va tassato se ha la funzione di reintegrazione patrimoniale in presenza di un “danno emergente”.