I dipendenti della Scuola che hanno chiesto e ottenuto l’APe sociale nel 2017, continueranno a lavorare fino al 31 agosto 2018: è la soluzione indicata dal Ministero dell’Istruzione, che armonizza le regole dell’anticipo pensionistico con quelle sui pensionamenti del settore. Era un chiarimento atteso, vista la difficoltà di interpretazione delle diverse regole.
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APe Scuola 2017
Il punto è che il personale della Scuola ha una sola finestra di uscita annuale, il primo settembre. Non era chiaro come questo potesse conciliarsi con l’APe sociale: coloro a cui è stato certificato il diritto, avrebbero già diritto a percepire il trattamento. In pratica, la soluzione scelta prevede che si perdano automaticamente tutti i mesi di APe che intercorrono fra il momento in cui viene maturato il diritto e il primo settembre 2018.
La circolare del MIUR spiega che persone (docente, amministrativo, tecnico e ausiliari) e dirigenti ai quali l’INPS ha certificato il diritto all’APe, possono presentare la domanda di cessazione dal servizio, specificando di essere in possesso del diritto all’APe. Scatterà il primo settembre 2018, in modo che sia garantita la continuità didattica dell’anno scolastico. La domanda si presenta in forma cartacea al proprio ufficio di riferimento.
APe Scuola 2018
Non è chiaro cosa succederà a coloro che presentano la domanda nel 2018. La situazione è la seguente: la richiesta di APe sociale 2018 va presentata entro il 31 marzo o, in subordine (proroga concessa dalla Legge di Stabilità), entro il 15 luglio. L’INPS entro il 30 giugno risponderà a coloro che presentano la richiesta entro il 31 marzo. Non è invece chiaro entro quando dovrà rispondere a coloro che, invece, fanno domanda fra il primo aprile e il 15 luglio. La norma prevede infatti che solo le domande presentate dopo il 15 luglio vengano elaborato solo nel caso in cui ci siano ancora risorse disponibili.
Quelle presentate fra il primo aprile e il 15 luglio, invece, vengono comunque lavorate, al pari di quelle che arriveranno entro il 31 marzo. Resta il fatto che non ci sono termini precisi su quando dovranno arrivare le certificazioni del diritto in questo caso. Per il personale della Scuola, vista la finestra unica di pensionamento (il 31 agosto), c’è il rischio di non riuscire a terminare la pratica in tempo per cessare il servizio entro il 31 agosto.
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Casi particolari
Ricordiamo infine le regole per insegnanti della scuola d’infanzia e asilo nido che risultano inseriti fra gli addetti a mansioni gravose, caregiver e lavoratori con disabilità al 74%.
Per gli addetti a mansioni gravose, il requisito contributivo è pari a 36 anni. Chi ha fatto domanda nel 2017 doveva aver svolto le mansioni per almeno sei anni negli ultimi sette anni. Chi invece presenta domanda nel 2018 deve aver svolto le mansioni gravose o per sei anni negli ultimi sette oppure per sette anni negli ultimi dieci.
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I caregiver, che assistono il parente da almeno sei mesi, nel 2017 dovevano essere parenti di primo grado, nel 2018 l’accesso è consentito anche a parenti e affini entro il secondo grado, se il coniuge, o il partner in unione civile, o i genitori, hanno più di 70anni, oppure sono affetti da patologie invalidanti o siano mancanti. Sia per i caregiver sia per i lavoratori con disabilità pari al 74%, il requisito contributivo è pari a 30 anni. In tutti i casi, ci vogliono 63 anni di età, e non possono mancare più di tre anni e sette mesi all’età per la pensione di vecchiaia.