Con la circolare n. 888/2018 la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), ha fornito chiarimenti per i gestori della previdenza complementare, precisando che la Rendita Integrativa Temporanea (RITA) – che consente al lavoratore di sfruttare il capitale accumulato presso la previdenza complementare per ottenere una rendita mensile che lo accompagni fino al raggiungimento della pensione – dovrà essere anticipata agli aventi diritto attraverso bonifici non superiori a tre mesi.
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Rita frazionata
La definizione della cadenza del frazionamento viene rimessa dalla COVIP alla forma pensionistica, anche attraverso l’eventuale indicazioni di più opzioni alternative che rispondano alle diverse esigenze degli iscritti. In ogni caso però, tenuto conto della funzione della RITA, volta ad assicurare una misura di sostegno al reddito dei lavoratori non occupati e come tale fruibile con cadenza ravvicinata, è necessario che l’erogazione della rendita debba avere una periodicità non superiore ai tre mesi.
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Nel corso dei pagamenti anticipati la porzione di montante di cui il lavoratore chiede il frazionamento dovrà restare nella gestione del fondo pensione, nell’ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della RITA.
Montante residuo
Fatta salva una diversa disposizione fornita dall’iscritto al momento della richiesta della RITA, il fondo pensione dovrà versare ciò che resta del montante nel comparto più prudente e dovrà fornire al lavoratore, con la documentazione per la richiesta della Rendita Integrativa Anticipata, una informazione chiara anche in relazione ai costi amministrativi della prestazione, che dovranno peraltro essere il più possibile contenuti.
Fonte: Circolare Covip