Sull’eventuale licenziamento del lavoratore da remoto il giudice competente, chiamato a decidere sulle cause che possono nascere in seguito a rapporti di telelavoro, è quello del luogo dove abita il dipendente e non quello della sede dell’azienda, che può anche essere collocata in un’altra città.
=> Telelavoro e contratto indeterminato: le regole
Controversie di lavoro
Il dubbio su dove fare causa, ovvero su quale sia il giudice competente al quale rivolgersi nel caso in cui si intenda impugnare il licenziamento, sorge a fronte del fatto che la normativa prevede che per tutte le controversie in materia di lavoro dipendente e parasubordinato, è sempre competente il giudice del lavoro del tribunale nella cui circoscrizione è sorto il lavoro ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
=> Smart Working: le regole per applicarlo
Licenziamento in telelavoro
A chiarire la competenza territoriale del tribunale nelle cause relative a controversie di telelavoro è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 3154/2018, con la quale chiarisce che sul licenziamento di chi lavora da casa è competente il giudice del luogo dove risiede il dipendente. Questo perché lo svolgimento delle attività lavorative avviene dall’abitazione del dipendente, dunque quest’ultima deve considerarsi la sede effettiva di lavoro. I giudici supremi chiariscono inoltre che per radicare la competenza è sufficiente che l’imprenditore disponga in quel luogo di una serie di beni organizzati per l’attività, anche se i locali sono di proprietà altrui o del lavoratore stesso.
Fonte: Sentenza della Cassazione.