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Licenziamento in telelavoro: il giudice di competenza

di Noemi Ricci

Pubblicato 13 Febbraio 2018
Aggiornato 16 Febbraio 2018 12:39

La sentenza della Cassazione che chiarisce la competenza territoriale del giudice in caso di licenziamento del dipendente in telelavoro.

Sull’eventuale licenziamento del lavoratore da remoto il giudice competente, chiamato a decidere sulle cause che possono nascere in seguito a rapporti di telelavoro, è quello del luogo dove abita il dipendente e non quello della sede dell’azienda, che può anche essere collocata in un’altra città.

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Controversie di lavoro

Il dubbio su dove fare causa, ovvero su quale sia il giudice competente al quale rivolgersi nel caso in cui si intenda impugnare il licenziamento, sorge a fronte del fatto che la normativa prevede che per tutte le controversie in materia di lavoro dipendente e parasubordinato, è sempre competente il giudice del lavoro del tribunale nella cui circoscrizione è sorto il lavoro ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

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Licenziamento in telelavoro

A chiarire la competenza territoriale del tribunale nelle cause relative a controversie di telelavoro è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 3154/2018, con la quale chiarisce che sul licenziamento di chi lavora da casa è competente il giudice del luogo dove risiede il dipendente. Questo perché lo svolgimento delle attività lavorative avviene dall’abitazione del dipendente, dunque quest’ultima deve considerarsi la sede effettiva di lavoro.  I giudici supremi chiariscono inoltre che per radicare la competenza è sufficiente che l’imprenditore disponga in quel luogo di una serie di beni organizzati per l’attività, anche se i locali sono di proprietà altrui o del lavoratore stesso.

Fonte: Sentenza della Cassazione.