I fondi di previdenza complementare consentono ai loro iscritti di richiedere la RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata), accessibile a cinque anni dalla pensione di vecchiaia e senza requisiti anagrafici.
Questa sorta di pensione anticipata, consente di sfruttare il capitale accumulato presso un fondo pensione (fondi negoziali, fondi aperti, PIP) per ottenere una rendita mensile (al massimo trimestrale) che accompagni il lavoratore fino al raggiungimento della pensione vera e propria.
In pratica, si può ottenere una sorta di pensione anticipata a 62 anni di età con 20 anni di contributi, di importo proporzionale al proprio montante versato nel fondo integrativo.
Chi può ottenere la rendita integrativa RITA
Il fatto che sia richiesto come requisito la cessazione dell‘attività lavorativa, comporta che il trattamento spetti solo agli iscritti titolari di redditi da lavoro. Per conservare lo status di disoccupazione, basta non superare la soglia massima di reddito da lavoro prevista in questi casi, che per l’anno 2023 è pari a 8.174 euro per il lavoro subordinato o parasubordinato e di 5.500 euro per il lavoro autonomo.
La RITA è anche cumulabile con Quota 100/103, Opzione Donna, APE Sociale e NASpI.
Per il resto, i requisiti sono i seguenti: cessazione dell’attività lavorativa, massimo 5 anni dalla pensione di vecchiaia prevista dal regime previdenziale di appartenenza, almeno 20 anni di contributi e almeno 5 di versamenti al fondo complementare. Per i disoccupati da almeno 24 mesi, basta che manchino 10 anni dalla maturazione della pensione di vecchiaia.
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Come dimostrare i requisiti al Fondo Pensione
Per attestare il possesso dei requisiti, non è necessario presentare alcuna attestazione INPS. Le forme pensionistiche complementari possono chiedere semplicemente un’autocertificazione con l’impegno scritto di produrre, nel caso in cui venisse richiesta, adeguata documentazione.
Per controllare il possesso del requisito dei 20 anni di anzianità contributiva, si può consultare l’estratto conto integrato rilasciato dall’INPS o dall’ente previdenziale di appartenenza.
L’età anagrafica per la maturazione della pensione di vecchiaia, dalla quale devono mancare al massimo cinque anni o dieci nel caso dei disoccupati di lunga durata, è quella prevista nel momento in cui si presenta la domanda.
Come si calcola la rendita mensile anticipata
Per quanto riguarda l’erogazione del trattamento, la rendita viene calcolata in base al montante accumulato richiesto e alla durata della prestazione.
Sarà quindi l’iscritto, nel momento della domanda, a specificare quale quota del montante accumulato destinare alla RITA: è possibile utilizzare l’intero capitale (in questo caso, poi non si percepirà la pensione integrativa), oppure solo una parte (in questo caso, la pensione integrativa sarà ridotta di conseguenza). Il fondo di previdenza integrativa deciderà la periodicità del versamento, che in ogni caso non potrà essere superiore a tre mesi.
La porzione di montante contributivo che viene destinata alla RITA continua a essere mantenuta in gestione dal fondo, in modo da beneficiare dei relativi rendimenti.
Attenzione: questo significa che la rata può alzarsi o abbassarsi in conseguenza dell’andamento dei mercati. Il montante destinato a finanziare la RITA, quindi, dovrà necessariamente essere riversato al comparto più prudente, da indicare nel modulo di domanda. L’iscritto può comunque esercitare la facoltà di cambiare comparto anche durante l’erogazione della RITA (con modalità definite dai diversi fondi pensione).
I costi, in cifra fissa e strettamente collegati alle spese effettive, vanno esplicitati per iscritto, l’informativa periodica deve essere almeno annuale, contenere il numero delle rate residue e la periodicità, con il trattamento fiscale applicato.
L’iscritto può recedere dalla RITA, secondo modalità stabilite dai singoli fondi. Nel caso in cui eserciti il diritto a trasferire la posizione individuale, l’operazione comporterà la revoca della RITA.
Quale trattamento fiscale si applica alla RITA
Si applica una ritenuta del 15%, ridotta di 0,30 punti per ogni anno eccedente il 15esimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Se la data di iscrizione alla previdenza è anteriore al primo gennaio 2007, gli anni di iscrizione precedenti a questa data sono conteggiati fino a un massimo di 15.
In sostanza, facendo fanno ricorso a forme di previdenza complementare si può andare in pensione anticipata dai 62 anni godendo di una tassazione agevolata fino al 9%. Il lavoratore può anche non avvalersi di questa tassazione sostitutiva, esprimendo la scelta in dichiarazione dei redditi e applicando la tassazione ordinaria.
Moduli di richiesta RITA ai Fondi Pensione
Per l’adesione, basta fare domanda tramite o specifico modulo messo a disposizione da ciascun fondo. Qualche esempio: